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Contributo per il contratto di solidarietà, quando spetta

di Francesca Vinciarelli

7 Novembre 2013 12:22

I chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito all'agevolazione spettante ai datori di lavoro per il contratto di solidarietà espansivo.

Con l’interpello n. 28/2013 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla concessione del contributo erogato in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, aumentando in parallelo il numero di posti di lavoro, considerabili assunzioniin eccedenza”.

L’interpello giunge in risposta al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Viene chiarito che tale situazione – ovvero se le nuove assunzioni portano l’incremento complessivo degli occupati al di sopra del numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria – non rileva ai fini della fruizione del contributo previsto per il contratto di solidarietà espansivo: pertanto, i datori di lavoro possono fruire dell’agevolazione ma per le sole assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.

Contributo per contratto di solidarietà espansivo

Il Ministero richiama la normativa: “nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento”.L’agevolazione viene erogata solo al verificarsi contestuale della riduzione dell’orario e all’assunzione di nuovi lavoratori e “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario” chiarisce il Ministero richiamando il Messaggio INPS n. 7787 del 23 ottobre 1984 e la circolare INPS n. 1/1987.

“L’agevolazione costituisce pertanto un vero e proprio credito riconosciuto al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti legali. Alla luce della norma richiamata, pertanto, si sottolinea che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione. n altri termini ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro” conclude il Ministero.

Per approfondimenti consulta l’interpello del Ministero del Lavoro