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IMU, come correggere il 730 al sostituto d’imposta

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Maggio 2013
Aggiornato 3 Marzo 2014 13:41

I contribuenti che hanno utilizzato il credito d'imposta per pagare l'IMU consegnando il 730 all'azienda o all'ente previdenziale, non possono correggere entro fine maggio: le strade percorribili.

La sospensione della rata IMU di giugno (leggi qui) ha creato seri problemi ai contribuenti che avevano già presentato il modello 730/2013 per la dichiarazione dei redditi utilizzando i crediti fiscali in compensazione dell’imposta sugli immobili .

Chi ha presentato il 730 a CAF o commercialista può correre ai ripari entro il 31 maggio (scopri come).

Chi invece lo ha già consegnato al sostituto d’imposta non più effettuare cambiamenti rispetto a quanto dichiarato. Di conseguenza, l’eventuale conguaglio del datore di lavoro – che in genere arriva con la busta paga di luglio o agosto – avverrà come se la prima rata IMU fosse stata pagata (non conterrà la cifra portata in compensazione e sarà più basso).

Quel che succederà dopo dipenderà dall’esito dell’attesa Riforma IMU (consulta il calendario).

Nel caso si dovesse pagare la prima rata entro il 16 settembre, si compilerà l’F24 utilizzando il credito d’imposta destinato alla compensazione.

Se però l’IMU sulla prima casa dovesse essere abolita o rimodulata, si complica tutto: i contribuenti che hanno effettuato la compensazione in 730 di fatto hanno accantonato una cifra superiore al dovuto. La soluzione è presentare, entro il 25 ottobre, il 730 integrativo.

=> Vai allo Speciale sul Modello 730

Il 730 integrativo non si può più consegnare al sostituto d’imposta (ovvero all’azienda), ma va obbligatoriamente presentato a un CAF o a un professionista: saranno loro a inviare al sostituto d’imposto il modello 730-4 integrativo, in base al quale l’impresa effettuerà i relativi conguagli. La relativa somma (il credito non utilizzato per l’IMU) arriverà con la busta paga di dicembre.

Un’altra strada percorribile è la presentazione di UNICO PF correttivo nei termini entro il 30 settembre 2013 o l’UNICO PF integrativo a favore entro il 30 settembre 2014. Infine, si può aspettare la dichiarazione3 dei redditi 2014.