Salario di produttività: le regole per la detassazione

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 19 Novembre 2013
Aggiornato 10 Maggio 2014 17:19

L'agevolazione fiscale 2013 e 2014 per i lavoratori sul salario di produttività percepito nel 2012 e 2013: aliquote, limiti di reddito e vincoli della detassazione sui premi produttività.

La detassazione del salario di  produttività – applicata per la prima volta dal Dl n. 93/2008 – prevede per 2013 e 2014 l’applicazione di un’imposta unica (aliquota 10%) sostitutiva di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale. Ecco di seguito una guida sintetica degli aspetti fiscali e applicativi dell’agevolazione sul corrispettivo economico versato dal datore di lavoro al dipendente che gode dei necessari requisiti.

Requisiti

Per il 2013 l’importo massimo agevolabile è di 2.500 euro e, per accedere alla detassazione del salario di produttività, è necessario non aver dichiarato nel 2012 un reddito superiore a 40mila euro, al lordo delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Rientrano in questo computo anche le pensioni, gli assegni equiparati, le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2013 e gli eventuali importi per attività lavorativa all’estero, pur senza rilevanza fiscale in Italia. Per il 2014 le agevolazioni ppotrebbero essere ridotte – in quanto i fondi sono circa la metà – ed erogate con modalità stabilite da un DMPC da pubblicare entro il 15 gennaio 2014: diversamente, le risorse già stanziate saranno utilizzatre per attuare altre misure per l’incremento della produttività.

Quadro normativo

A rendere operativa l’agevolazione 2013 è stato l’articolo 1, comma 481 della Legge di Stabilità 2013, mentre i profili fiscali e applicativi sono stati definiti dal Dpcm 22 gennaio 2013. La tassazione sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta qualora abbia rilasciato il CUD per un rapporto di lavoro durato per l’intero anno. Negli altri casi sarà il lavoratore a dover comunicare in forma scritta il reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno, per consentire il corretto calcolo della tassazione e la verifica dell’importo massimo al datore di lavoro. Il lavoratore dovrà comunicare al sostituto d’imposta se vuole rinunciare al regime sostitutivo, ad esempio perché risulta più conveniente la tassazione ordinaria per la presenza di oneri deducibili o detraibili non validi in caso di imposizione sostitutiva.

del 30 aprile 2013.