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Regime dei Minimi: rettifica IVA entro 60 giorni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 1 Giugno 2012
Aggiornato 2 Giugno 2012 13:39

Regime dei minimi ed IVA: i chiarimenti sulle scadenze per la rettifica dei documenti emessi con addebito dell’imposta dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di adesione al nuovo regime dei minimi, i contribuenti possono effettuare entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 17/E o dalla prima liquidazione IVA, se effettuata in data successiva, la rettifica dei documenti emessi con addebito dell’imposta.

A fornire il chiarimento relativo al nuovo regime dei minimi 2012,così come modificato dal D.L. n. 98/2011 (art. 27, commi 1 e 2) con l’obiettivo di offrire un regime fiscale agevolato per le nuove attività imprenditoriali, è l’Agenzia delle Entrate.

Nella circolare n. 17/E, l’Agenzia ricorda inoltre le novità più significative concernenti il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (ovvero il nuovo regime dei minimi o superminimi) e più in particolare: durata, requisiti per l’accesso e  caratteristiche del regime riservato ai nuovi contribuenti minimi.

I soggetti che iniziano l’attività dal 1° gennaio 2012, presentando la dichiarazione con il modello AA9/10, potranno indicare nelle more del suo adeguamento l’apposita casella che serve a indicare l’adesione al nuovo regime dei minimi.

Chi non abbia esercitato questa opzione, pur avendo iniziato l’attività nel 2012, può presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione della circolare n. 17/E (30 maggio 2012), senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.

In più, chiarisce la Circolare, «l’emissione da parte del contribuente di fattura con addebito dell’imposta al cessionario o committente nelle more delle istruzioni fornite dall’Amministrazione, può non essere ritenuto comportamento concludente ai fini dell’opzione per il regime ordinario.

Pertanto, quanti intendono applicare il nuovo regime, potranno effettuare, sempre nel termine di 60 giorni o entro la prima liquidazione IVA successiva se la stessa scade dopo tale termine, le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta».