Tratto dallo speciale:

Regime dei Minimi: rettifica IVA a debito entro il 16 marzo

di Francesca Vinciarelli

7 Marzo 2012 16:30

Scadenze fiscali: termini e istruzioni per effettuare la rettifica IVA a debito obbligatoria per i superminimi che passano dal regime ordinario IVA al regime dei minimi 2012.

Conto alla rovescia per la scadenza fiscale che riguarda la rettifica IVA a debito da parte dei contribuenti che rientrano nel nuovo regime dei minimi (c.d. superminimi). Imprenditori e professionisti che erano già in attività nel 2011 con regime ordinario IVA e che da quest’anno, successivamente all’entrata in vigore del regime dei minimi 2012, sono diventati superminimi devono effettuare la rettifica IVA entro il 16 marzo 2012.

Nel modello IVA 2012, relativo all’anno d’imposta 2011, è stato disposto proprio per i nuovi Minimi, ossia per i contribuenti che a partire dal 2012 applicano il nuovo regime dei Minimi, il rigo VA14.
Questo deve essere compilato, barrando la casella 1, la quale attesta che si tratta dell’ultima Dichiarazione annuale IVA prima di rientrare tra i nuovi superminimi.

O meglio, barrando la casella 1 si certifica i passaggio dal regime ordinario IVA applicato nel 2011, al regime dei superminimi che non sono soggetti IVA applicato dal 2012.

Nel campo 2 deve invece essere inserito l’ammontare complessivo della rettifica dell’IVA già detratta come previsto dall’art. 19-bis2 del decreto IVA, in ragione del cambio di regime fiscale (dall’ordinario a quello dei minimi).

Entro il 16 marzo 2012 deve essere effettuato il versamento dell’IVA per la rettifica.
La scadenza fiscale di riferimento è unica, sia per il caso in cui si scelga il pagamento unico sia per il versamento della prima rata nel caso in cui si opti per la rateizzazione in cinque soluzioni.

Per le rate successive i termini sono gli stessi del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, quindi entro il 16 giugno di ciascun anno, senza maggiorazioni, o dal 17 giugno al 16 luglio con un aggravio del +0,4%.