Il rimborso IVA può essere richiesto da chi ha effettuato investimenti (acquisto o importazione) relativi a beni ammortizzabili, essendo strettamente legato alla proprietà giuridica del cespite e alla sua teorica ammortizzabilità (articolo 30 del Dpr 633/1972).
La risoluzione n. 122/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 dicembre, chiarisce che i rimborsi IVA non seguono gli Ias: quindi, ad essere ammesse alla procedura di rimborso dell’imposta per beni in leasing sono le sole società concedenti, ovvero quelle di leasing.
Regola che vale anche se l’azienda, «adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l’ammortamento del bene, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell’investimento per la durata del contratto di leasing».
Il rimborso Iva può essere riconosciuto sia in maniera parziale che totale, questo si concretizza un una restituzione dell’eccedenza d’imposta di importo superiore a 2.582,28 euro.
Per le società di leasing Ias adopter, per le quali non valgono le classiche norme contabili in tema di rilevazioni, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la rappresentazione contabile Ias/Ifrs non influenza la disciplina Iva.
Rimangono quindi valide le regole ribadite più volte dall’Amministrazione finanziaria, ovvero:
Fonte: Agenzia delle Entrate – risoluzione 123/E