Bonus adeguamento IT: i codici tributo

di Noemi Ricci

12 Gennaio 2018 10:55

Credito d’imposta per adeguamento tecnologico necessario alla trasmissione di dati alle Entrate: i codici tributo da utilizzare nel modello F24.

Con la Risoluzione n. 2/2018 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la compensazione, mediante modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico ai sensi dell’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

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Credito d’imposta per adeguamento IT

Si tratta del credito d’imposta di 100 euro riconosciuto una tantum per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e alle liquidazioni periodiche IVA .

La platea dei beneficiari: soggetti in attività nel 2017 con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero che esercitino l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a condizione che – nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto – abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.

Se gli stessi soggetti hanno anche esercitato, entro il 31 dicembre 2017, l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, verrà loro riconosciuto un ulteriore credito d’imposta una tantum di 50 euro.

=> Credito di imposta: gli usi possibili

Codici tributo

L’utilizzo del credito di imposta è possibile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 utilizzando nel modello F24 – da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento – i seguenti codici tributo, da inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”:

  • 6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro – articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
  • 6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro – articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico. Nel caso in cui, per lo stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’importo massimo stabilito, il modello F24 che determina il superamento è scartato.