Rimborsi IVA senza adempimenti

di Noemi Ricci

30 Marzo 2017 10:30

Rimborsi IVA più semplici: nessun adempimento fino a 30mila euro, lo comunica l'Agenzia delle Entrate.

Nuova semplificazione degli adempimenti per i contribuenti IVA, con un provvedimento direttoriale l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’erogazione dei rimborsi IVA avverrà, previa richiesta, senza necessità di visti di conformità e garanzie, dunque senza particolari adempimenti, in caso di importi fino a 30mila euro. Si tratta delle semplificazioni introdotte dal Dl n. 193/2016, che il provvedimento recepisce, aggiornando le istruzioni di compilazione del modello IVA TRe le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

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Rimborsi IVA fino a 30mila euro

Dunque d’ora in poi per i rimborsi annuali fino a 30mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso.

Rimborsi IVA oltre 30mila euro

Per i rimborsi superiori a 30mila euro viene meno l’obbligo di garanzia, sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. Nel caso in cui il contribuente IVA presenti la garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Contribuenti più a rischio

L’obiettivo della semplificazione è di consentire all’Agenzia di concentrare il proprio impegno sui contribuenti maggiormente a rischio, ovvero quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

=> Rimborso IVA: le istruzioni

Garanzia obbligatoria anche per i contribuenti IVA che chiedano rimborsi superiori ai 30 mila euro e che esercitino attività di impresa da meno di due anni, ad eccezione delle start up innovative e dei contribuenti IVA che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

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