Spesometro, esenzioni per imprese

di Noemi Ricci

28 Marzo 2017 09:30

L'Agenzia delle Entrate rende noto il perimetro di applicazione dello Spesometro: tutti i contribuenti esentati dall'adempimento.

In vista della prima delle due scadenze relative allo Spesometro, semestrali per il solo 2017, che diventeranno quattro scadenze trimestrali a partire dal 2018, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa con il quale individua il perimetro di applicazione/esenzione dell’adempimento, che in generale riguarda tutti i soggetti passivi ai quali è fatto obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse nel periodo di riferimento e di quelle ricevute e registrate.

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Per quest’anno l’Agenzia conferma: niente Spesometro per la Pubblica Amministrazione e per commercianti al dettaglio e tour operator. Il comunicato rende infatti noto che è in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni Pubbliche e quelle autonome dall’invio dello Spesometro, recependo anche le richieste di commercianti al dettaglio (art. 22 del Dpr n. 633/1972) e tour operator (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972), limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti se sotto il tetto dei 3.000 al netto dell’IVA i commercianti e sotto il limite dei 3.600 euro al loro dell’IVA i tour operator.

Esonerati dallo Spesometro, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, anche i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari. Se però tali soggetti trovano più semplice inviare insieme sia i dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1) che quelli inviati al sistema Tessera sanitaria, senza effettuare una selezione, possono ovviamente farlo.

=> Spesometro e IVA 2017-18: le scadenze

Stesso discorso per quanto riguarda l’inclusione delle operazioni con i Paesi black list nella Comunicazione Polivalente 2017: il Dl 193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno di imposta 2016, che non devono essere più incluse nella Comunicazione Polivalente 2017, a meno che al contribuente tale adempimento non risulti più agevole per ragioni di carattere informatico.

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