TFR, scadenza acconto imposta su rendimenti

di Noemi Ricci

7 Dicembre 2017 14:53

Scadenze e adempimenti di dicembre per i sostituti di imposta in tema di tassazione dei rendimenti del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) lasciato in azienda.

Tra le scadenze fiscali di fine 2017 segnaliamo quella del 18 dicembre (il 16 è sabato) per l’acconto sui rendimenti delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) accantonate dall’azienda al 31 dicembre 2016. L’anticipo dell’imposta sulla rivalutazione del valore del fondo va versato dai datori di lavoro ed enti pensionistici che svolgono il ruolo di sostituti d’imposta per i propri dipendenti.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ordinaria è ridotta al 17%. Nella stessa sede, è anche possibile operare in compensazione con eventuali crediti a disposizione.

=> Scadenze fiscali di fine anno

Per l’adempimento si utilizza il modello F24, ricorrendo in questa fase di acconto al codice tributo “1712”. Il saldo andrà poi versato entro il 16 febbraio 2018, sempre mediante modello F24, utilizzando però il codice tributo “1713”.

Eccezioni

Sono esclusi dall’adempimento i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter, per i quali è previsto il versamento nella dichiarazione dei redditi nell’anno in cui percepiscono il TFR, sempre mediante modello F24, con indicazione del codice tributo “1714”.

Non è dovuta l’imposta sostitutiva neanche nel caso di lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare poiché il TFR confluisce interamente nel fondo pensione.

Escluse anche le imprese al loro primo anno di attività, non essendoci ancora alcun accantonamento di TFR su cui calcolarla.

I datori di lavoro che hanno iniziato ad assumere nel corso del 2016 possono invece scegliere se versare l’acconto o direttamente il saldo entro il 16 febbraio prossimo.

Calcolo rendimento e acconto

Il rendimento del TFR sul quale si applica l’imposta si calcola applicando un coefficiente determinato da un tasso fisso (1,5%) e uno variabile (75%) dell’incremento dell’inflazione rispetto al dicembre dell’anno scorso. L’acconto può essere calcolato con due diversi metodi:

  • storico, si applica il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2015 e a quelle relative ai trattamenti di fine rapporto versati nel corso del 2016 in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • previsionale, prevede che l’acconto sia basato sulle rivalutazioni attese per il 2016 (si prende come base imponibile il TFR maturato al 31 dicembre 2015 riferito ai lavoratori ancora in servizio al 30 novembre 2016).

Casi particolari

In caso di fusioni o scissioni che comportano l’estinzione del soggetto, gli adempimenti ricadono su:

  • lo stesso soggetto, fino alla data di efficacia della fusione o scissione;
  • la società risultante dall’operazione, successivamente alla data di sua efficacia.

Se invece non scatta l’estinzione dei soggetti preesistenti:

  • dal soggetto originario, per il personale che non cambia datore di lavoro;
  • dal nuovo soggetto presso cui passano i dipendenti purché senza interruzione del rapporto di lavoro.