Cartella esattoriale via PEC da giugno

di Barbara Weisz

Pubblicato 31 Maggio 2016
Aggiornato 9 Marzo 2018 19:16

Dal giugno 2016 la Riforma Fiscale introduce la notifica via PEC delle cartelle esattoriali a imprese e professionisti: la norma e i punti critici.

Operativo dal primo giugno 2016 l’obbligo per Equitalia di comunicare le cartelle esattoriali esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata) a imprese e professionisti. Entra in vigore l’articolo 14 del decreto legislativo 159/2015, semplificazioni della Riforma Fiscale, in base al quale l’obbligo di notifica via PEC riguarda le cartelle di pagamento verso imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti agli albi. L’Agente della riscossione invia le notifiche agli indirizzi che risultano dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

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Equitalia ha già avviato il servizio di notifica via PEC alle imprese in via facoltativa, rilevando una serie di inefficienze: in primis caselle di posta elettronica non attive ed omessa segnalazione dei cambi di indirizzo.

Risultato: su circa 2,5 milioni di cartelle notificabili via PEC, solo 1 milione sono state trasmesse con successo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha invitato dunque i consigli nazionali delle professioni a sollecitare il rispetto degli obblighi relativi alla casella PEC.

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La legge prevede che, nel caso in cui la notifica PEC non vada a buon fine per indirizzo del destinatario non valido o inattivo, Equitalia proceda depositando l’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, per la pubblicazione sul relativo sito web, e invii contestualmente l’atto in forma cartacea al destinatario, per raccomandata con avviso di ricevimento.

Stessa procedura nel caso in cui la casella PEC risulti satura dopo almeno due tentativi di notifica, distanziati di 15 giorni.

È prevista infine la possibilità di ricevere le notifiche esclusivamente via PEC anche per tutti gli altri contribuenti, dietro specifica richiesta.