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Nuova rateazione Equitalia entro maggio

di Barbara Weisz

Pubblicato 30 Maggio 2016
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:54

Per la riammissione a un piano di rateazione debiti con Equitalia, in base all'opzione in Legge di Stabilità 2016, il versamento della prima rata scaduta si effettua entro maggio.

Ultimo giorno per essere riammessi a un nuovo piano di rateazione Equitalia dopo essere decaduti da un precedente piano nei tre anni precedenti al 15 ottobre 2015: per farlo, bisogna pagare la prima delle rate scadute entro martedì 31 maggio.

Si tratta del diritto, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (comma 134 legge 208/2015), ad essere riammessi al versamento a rate del proprio debito con Equitalia riservato ai contribuenti che avevano proceduto con un atto di adesione all’accertamento, processo verbale di contestazione, invito a comparire, acquiescenza all’accertamento, ma poi erano decaduti per mancato pagamento di una rata successiva alla prima, nei 36 mesi precedenti al 15 ottobre 2015.

La manovra consente di riprendere il piano di rateazione interrotto, semplicemente pagando la prima delle rate scadute entro il 31 maggio. Attenzione: requisito fondamentale è che il debito da rateizzare riguardi imposte dirette (IRPEF, IRES, addizionali, IRAP). Tutte le indicazioni operative sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/2016 dello scorso 22 aprile. 

=> Nuova rateazione Equitalia, istruzioni

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, utilizzando gli stessi codici tributo utilizzati per il precedente piano di rateazione. A questo punto, il piano di rateazione riprende automaticamente, con versamenti trimestrali e scadenza che corrisponde al giorno in cui è stato effettuato il pagamento che consente la riammissione. Quindi, per esempio, se un contribuente effettua il pagamento della prima rata scaduta il 30 maggio, le prossime scadenze saranno 30 agosto, 30 novembre, e così via.

E’ necessario però, entro dieci giorni dal pagamento della prima rata scaduta, trasmettere una copia quietanza di avvenuto versamento all’Agenzia delle Entrate (direttamente all’ufficio competente o per Posta Elettronica Certificata). Il Fisco interromperà eventuali procedure esecutive e rielaborerà un nuovo piano di ammortamento.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la perdita del beneficio della rateazione.