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Cartelle via PEC a rischio nullità

di Barbara Weisz

Pubblicato 19 Maggio 2016
Aggiornato 24 Maggio 2016 12:55

Sentenza avversa alla notifica delle cartelle esattoriali via PEC, da giugno obbligatoria verso imprese e professionisti: manca la garanzia di conformità all'originale e di effettiva ricezione.

La cartella esattoriale con notifica via posta elettronica certificata (PEC) non convince i magistrati della CTP di Napoli, che in una sentenza esprimono “ragionevoli perplessità” sulla sua validità: si tratta di un’ordinanza sospensiva (n. 1817/2016 del 12 maggio) che sarà esaminata nel merito a settembre, ma che riaccende i riflettori su una questione che in realtà la magistratura amministrativa aveva già sollevato, con una sentenza della CTP di Lecce (la n. 611/2015).

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Si tratta di pronunciamenti che assumono un particolare rilievo, perché dal mese di giugno 2016 la notifica via PEC delle cartelle esattoriali, in base all’articolo 14 del Dlgs 159/2015, diventa obbligatoria verso imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi.

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Contro l’invio delle cartelle via PEC si esprime l’Associazione Italiana Contribuenti, secondo cui la posta elettronica certificata non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale e non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica priva di attestazione di conformità. Insomma, una sorta di semplice copia di dubbio valore giuridico perché non garantisce la piena aderenza all’originale.

Altro elemento a sfavore di questa modalità di consegna: non sarebbe garantita la prova dell’effettivo ricevimento da parte del destinatario perchè l’attestazione di spedizione e di immissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato.

E comunque la spedizione via PEC garantirebbe soltanto la disponibilità del documento nella casella del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. La semplice disponibilità di un documento non equivale alla sua presa visione.

Si tratta di argomentazioni simili a quelle contenute in una’altra sentenza (Lecce), che rilevava come elementi critici della PEC la mancanza di attestazione di conformità e il fatto che l’invio via mail non garantisce la consegna perché il destinatario potrebbe non aver letto la posta elettronica.