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Rimborsi sul reddito, ecco le istruzioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 19 Aprile 2016
Aggiornato 26 Aprile 2016 10:39

Redditi tassati, restituiti al soggetto erogatore e non dedotti: definite da parte dell'Agenzia delle Entrate le modalità per la richiesta di rimborso.

Con il Decreto Ministeriale del 5 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 88/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità di rimborso di somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte (in tutto o in parte) dal reddito complessivo nel periodo d’imposta di restituzione.

Istanza di rimborso

L’istanza di rimborso dei redditi tassati, restituiti e non dedotti va presentata in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate entro due anni dalla data di scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state restituite le somme.

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A stabilire la deducibilità dal reddito complessivo delle somme somme restituite al soggetto erogatore, se tassate in anni precedenti, è stato l’articolo 1, comma 174, legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha modificato l’articolo 10 del TUIR. Il contribuente ha due alternative:

  • portare in deduzione le somme non dedotte nel periodo d’imposta di restituzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, fino a capienza dei relativi redditi;
  • richiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto entro il biennio che decorre dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme. Per i contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme tassate in anni precedenti e non hanno fruito della deduzione dal reddito complessivo il termine biennale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 16 aprile 2016.

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Sostituiti d’imposta

Secondo quanto previsto dal DM, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, i sostituti d’imposta non dovranno far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme in questione non dedotte nel periodo d’imposta in cui sono state restituite, previa comunicazione resa dai sostituiti in ordine all’ammontare delle predette somme non dedotte. In caso d sostituto d’imposta diverso da quello al quale sono state restituite le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, la comunicazione deve essere corredata della Certificazione Unica o delle Certificazioni Uniche nelle quali sono evidenziati i dati relativi all’ammontare delle somme restituite e di quelle eventualmente già dedotte.

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