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Rimborsi IRPEF per aziende e Partite IVA

di Francesca Vinciarelli

25 Agosto 2015 10:30

In arrivo i rimborsi IRPEF per aziende e Partite IVA che ne hanno fatto richiesta, in virtù della deducibilità IRAP sul costo del personale.

Buone notizie per il mondo delle Partite IVA con personale dipendente: sono in arrivo i rimborsi IRPEF dovuti alla deducibilità parziale dell’IRAP ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, del DL n. 201/2011 (c.d. Salva Italia). Sono già molte le aziende che aver ricevuto nel mese di agosto una busta verde dall’Agenzia delle Entrate contenente la notifica di tale rimborso, con le informazioni sul suo importo, sull’anno di riferimento e sulla data a decorrere dalla quale è possibile riscuotere le somme spettanti.

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Rimborsi

Si tratta della deducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte dirette relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni a esse afferenti, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Insieme al rimborso dell’IRPEF, le Partite IVA troveranno anche il rimborso delle addizionali regionali e comunali.

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Destinatari

Da precisare che i destinatari della comunicazione sono solamente i contribuenti che hanno tempestivamente presentato istanza di rimborso telematica, come previsto dal DL n. 201/2011 comma 1-quater dell’articolo 2, per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fossero ancora pendenti i termini di cui all’art. 38 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tra i destinatari possono figurare anche società di persone, di capitali e enti equiparati.

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Riscossione

Per riscuotere il rimborso IRPEF, aziende e Partite IVA dovranno utilizzare il modulo per la riscossione allegato dall’Agenzia delle Entrate alla comunicazione. Tale documento può essere presentato presso un qualsiasi sportello postale.

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Cassetto Fiscale

Nel caso in cui tale istanza sia stata presentata ma non si sia ancora ricevuta alcuna comunicazione da parte del Fisco, è possibile consultare il proprio Cassetto Fiscale nella sezione “Rimborsi” e verificare la presenza di somme dovute ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, del DL n. 201/2011. Nel caso in cui le somme siano presenti, attraverso il Cassetto Fiscale è altresì possibile controllare lo stato di avanzamento della riscossione. Nel caso in cui sia indicata la data di inizio riscossione accanto al numero e all’importo del rimborso, la lettera è partita o sta per partire.

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