Detrazioni 65% per incapienti IRPEF

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Luglio 2017
Aggiornato 27 Novembre 2017 10:28

Carlo G. chiede:

Nel 2016 non ho percepito redditi, mia moglie una pensione di 700 euro al mese. Sono proprietario della prima caso al 50% con lei. Nel 2016 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione nel condominio detraibili al 65%. Nella dichiarazione 2017 risulto incapiente ai fini IRPEF e mia moglie può detrarre solo il 50% della spesa. Nel 2018 potrò detrarre la mia quota (per 9 anni?).

Faccio una premessa: la detrazione è fruibile dalla persone che sostiene le spese. Lei e sua moglie, quindi, la utilizzerete al 50% se avete entrambi sostenuto le spese, altrimenti la applica solo il coniuge che ha pagato i lavori. Quindi, sua moglie può detrarre il 50% della spesa se ha partecipato in quella misura al pagamento delle relative somme.

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Per quanto riguarda le quote che lei non può detrarre con la dichiarazione 2017, la risposta è positiva: lei può senz’altro applicare la detrazione nel 2018. La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni edilizie specifica che il contribuente che in un determinato anno non ha utilizzato la detrazione (ad esempio, come nel suo caso, per incapienza), può utilizzare la relativa quota negli anni successivi, segnando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

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Se invece, in un determinato anno, è stata applicata la detrazione, perdendone una parte perché la somma eccedeva l’imposta, non c’è diritto alla restituzione, e nemmeno a riportare la differenza nella dichiarazione dell’anno successivo.

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