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Manovra Finanziaria e premi di produttività 2012

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 20 Dicembre 2011
Aggiornato 31 Marzo 2014 12:02

Anche per il 2012 è prevista la detassazione dei premi di produttività: norme e requisiti in manivra finanziaria 2011 e nella circolare Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro.

Tra le misure introdotte dalla Manovra Finanziaria (D.L. 6 luglio 2011 n.98 conv. con modif. con L. 15 luglio 2011 n. 111) ha confermato anche per il 2012 l’agevolazione fiscale contributiva sui premi di produttività per lavoratori dipendenti di imprese private, limitatamente a somme erogate in attuazione di accordi precisi o contratti aziendali o territoriali, sottoscritti da rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, e correlate a incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa riferibili a risultati economici o a utili d’impresa o ancora a un altro elemento in grado di migliorare la competitività aziendale.

Alla Manovra Finanziaria dovrà far seguito, entro il 31 dicembre, un decreto che indichi il tetto massimo della detassazione, l’imposta applicabile e la riduzione contributiva.

Requisiti 2012

Con una circolare congiunta (Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, 10 maggio 2011, n. 19) si è ristretto l’ambito di applicazione dell’agevolazione. Condizione necessaria, la forma scritta dell’accordo (non basta l’attestazione del CUD). Ribadita la non retroattività dell’invalidità degli accordi collettivi privi dei requisiti indicati in precedenza.

In caso di mancata osservanza di queste indicazioni il datore di lavoro è obbligato a porre rimedio attraverso diversi passaggi:

  1. recuperando le differenze di imposte, quali Irpef e addizionali rispetto all’imposta sostitutiva del 10% già versata, applicate sulle somme erogate come premi di produttività;
  2. indicando in busta paga queste somme che saranno sottoposte a tassazione ordinaria sommandosi al reddito da lavoro dipendente;
  3. pagando le maggiori imposte, alle quali vanno aggiunte sanzioni e interessi.

Detassazione

Nel caso in cui i premi si riferiscano al periodo gennaio-febbraio e in mancanza di accordi o contratti collettivi di II livello, il datore di lavoro sarà tenuto a versare esclusivamente le maggiori imposte incrementate dagli interessi. La regolarizzazione delle somme versate a gennaio e febbraio deve avvenire necessariamente entro il 16 dicembre 2011, anche se il rapporto di lavoro dal quale derivano è nel frattempo cessato.

Se i premi sono stati distribuiti nei mesi successivi invece sarà necessario aggiungere gli interessi e le sanzioni rinvenienti dall’applicazione del ravvedimento operoso.

L’aliquota agevolata è al 10% per la tassa sulle somme in aggiunta alla retribuzione ordinaria (fino a un tetto massimo che, per il 2011, è stato di 6.000 euro) riconosciute al lavoratore come corrispettivo di incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, competitività e redditività legati all’andamento economico dell ‘ azienda.

Il lavoratore può anche chiedere di essere sottoposto al regime ordinario, che potrebbe essere più conveniente nel caso in cui disponga di un reddito basso con detrazioni d’imposta elevate che determinano una tassazione complessiva inferiore all’aliquota agevolata.

Salario detassato

Possono godere della tassazione agevolata le somme erogate sotto forma di: premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive derivanti da orari a ciclo continuo o sistemi di banca delle ore, indennità di reperibilità, indennità o maggiorazioni di turno o comunque corrisposte per prestazioni esercitato in base a un orario su turni, premi e somme una tantum, premi erogati per il mancato verificarsi di infortuni sul lavoro, premi e provvigioni per vendite, compensi erogati per Rol residui o periodi di ferie e permessi non utilizzati, speciali indennità aggiuntive (ferma restando negli ultimi tre casi la necessità di incrementi che comportino un aumento della produttività e dell’efficienza organizzativa o se sono rappresentativi di un incremento di competitività e redditività dell’impresa come indicato in precedenza), somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità, e tutti gli altri emolumenti che siano concessi perché riferiti a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa.

Beneficiari

L’agevolazione è applicabile per i lavoratori dipendenti del settore privato, anche nel caso in cui si tratti di datori di lavoro non imprenditori, lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi, lavoratori in somministrazione, dipendenti di agenzie di lavoro (anche se la loro prestazione lavorativa è effettuata nella pubblica amministrazione), eredi di un lavoratore deceduto, a patto che i beneficiari nell’anno precedente abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non superiore al limite che per il 2011 è fissato a 40.000 euro.

Esclusi

Non possono usufruire dell’agevolazione coloro i quali percepiscono un reddito assimilato al lavoro dipendente (come gli amministratori di società), gli impiegati con contratto a progetto o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.