Regime dei Minimi 2011-2012: la riforma

Manovra finanziaria: il nuovo regime dei contribuenti minimi e le opzioni per gli esclusi e i nuovi ex-minimi.

Riforma del regime dei minimi

L’articolo 27 della Manovra Finanziaria 2011 – dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011 – riforma il regime dei minimi, che entrerà in vigore il primo gennaio 2012. Sul reddito conseguito si applicherà un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali del 5% (non più del 20%). Il regime agevolato sarà applicabile per il periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 successivi. Per i più giovani, sarà applicabile anche oltre i primi 5 esercizi, ma solo fino al compimento dei 35 anni d’età.

Regime dei minimi: requisiti

Il nuovo regime dei minimi è riservato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno intrapresa a partire dal 2008.

Il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare.

La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività (medesimo contenuto economico, beni, clienti e organizzazione di mezzi necessari al suo svolgimento), precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (comprese le forme di collaborazione coordinata e continuativa), a meno che non si sia trattato di un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione.

Ex-minimi: regime intermedio

Per le migliaia di contribuenti che resteranno fuori dal nuovo regime dei minimi – il 96% degli ex-aventi diritto – pur avendo i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1, l. 244/2007, è prevista una fase di passaggio.

Gli esclusi dal regime dei minimi (ad esempio perché hanno iniziato l’attività prima del 2008, esercitano attività in prosecuzione di un’altra o lo hanno fatto nel triennio passato) e i nuovi ex-minimi (fuoristici per i vincoli temporali quinquennali imposti), è riservato comunque un regime contabile semplificato, non subordinato ad un’opzione (a differenza della scelta di passare al regime ordinario) ma utilizzato fino a sua decadenza (con effetto dall’anno successivo), cioè fin quando venga meno una delle condizioni previste o se ne verifichi una di quelle indicate nel comma 99.

Agevolazioni del regime intermedio: esonero registrazione e tenuta scritture contabili, sia ai fini IVA che di imposte dirette; esonero da liquidazioni e versamenti periodici IVA, esonero IRAP.

Nuovi obblighi per ex-minimi: fermi restando gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, essi procederanno alla determinazione IVA con le regole generali e al versamento della stessa con cadenza annuale. Analogamente per le imposte dirette: applicazione e versamento IRPEF avverranno secondo modalità e termini ordinari. Quindi, si applicheranno le regole di competenza o di cassa a seconda del tipo di attività esercitata dal contribuente e verranno utilizzati i criteri di deducibilità delle componenti negative di reddito previsti dal d.p.r. 917/1986.

In tal modo verrà abbandonato lo speciale criterio di cassa previsto per i contribuenti minimi e lo speciale criterio di determinazione delle componenti negative sostenute promiscuamente per l’attività di impresa o professionale e la sfera privata, tutte deducibili al 50% con una presunzione assoluta di applicazione dello stesso limiti, indipendentemente dai limiti specifici fissati dal d.p.r. citato.

Inoltre, gli ex-minimi e gli esclusi dal regime agevolato saranno soggetti agli studi di settore, non essendo previsto alcun esonero in tal senso.

Opzione regime

L’opzione da indicare nella prima dichiarazione IVA – da presentare successivamente alla scelta operata – ha validità minima di almeno un triennio, trascorso il quale mantiene validità annuale.

In presenza dei requisiti previsti per fruire del regime semplificato, si presuppone che l’esclusione dall’Irap spetti anche in caso di opzione per il regime ordinario.

Provvedimenti attuativi

In ultima analisi, migliaia di piccoli contribuenti dal 2012 dovranno passare ad un regime di tassazione ordinario (seppur con qualche semplificazione contabile), fare i conti con gli studi di settore (compilandone il modello per i dati rilevanti) venendo assoggettati al relativo regime sanzionatorio. Se la nuova normativa persegue finalità di favore per nuove attività, è anche vero che crea una disciplina penalizzante per i contribuenti che operano in tal senso da prima del 2008, e che finora hanno potuto fare affidamento su un regime fiscale vantaggioso, molto reclamizzato.

Occorrerà, inoltre, attendere i contenuti dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate per valutare l’incisività della riforma introdotta. Ad esempio, dovrà essere chiarito se il regime ex art. 13, l. 388/2000 verrà davvero abrogato.

Se verrà confermata l’ipotesi della tassazione ordinaria per i soggetti che fuoriescono dall’attuale regime dei minimi e che entrano nel regime contabile semplificato, i provvedimenti attuativi dovranno disciplinare anche il passaggio da un regime forfettario (con determinazione secondo criterio di cassa) ad un regime con tassazione progressiva (con determinazione secondo criterio di competenza).