Impianti fotovoltaici visti dal Fisco

Aspetti contabili e fiscali che interessano le Pmi che voglio istallare pannelli fotovoltaici o investire nella produzione di energia rinnovabile acquistando un un impianto fotovoltaico

Tra le fonti rinnovabili per la produzione dell’energia elettrica, Il Fotovoltaico è il prediletto delle aziende che vogliono investire nella Green Economy. Si sono accumulati così nel tempo, diversi dubbi interpretativi sul trattamento fiscale da applicare al reddito derivante da questa nuova attività nonché sul trattamento contabile da applicare al momento dell’acquisto di un impianto fotovoltaico.

La scelta dell’istallazione di un impianto fotovoltaico è un investimento che molte imprese adottano poiché nel medio/lungo termine apporta notevoli benefici. Tale incremento nell’utilizzo in azienda ha portato l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio a fornire chiarimenti e interpretazioni alla norma che regola la gestione dei pannelli fotovoltaici.

Occorre inoltre fare attenzione alla vendita dell’energia elettrica prodotta, soprattutto nell’ambito delle attività connesse all’Agricoltura (quindi in presenza di reddito agrario) e alla tariffa incentivante erogata dal Gestore del Sistema Elettrico, soggetta a ritenuta alla fonte.

Vediamo di comprendere meglio gli aspetti contabili e fiscali che un’impresa deve affrontare qualora scelga di istallare pannelli fotovoltaici.

Pannelli e impianti fotovoltaici

L’acquisto dei pannelli fotovoltaici si annovera fra le immobilizzazioni, in quanto sono beni durevoli la cui utilità non si esaurisce nell’arco di un solo esercizio.

Con la risoluzione n. 3/T del 2008, l’Agenzia del Territorio ha qualificato come unità immobiliari, ai fini dell’applicazione ICI, gli impianti fotovoltaici includendo tale valore in quello dell’immobile. La decisione è maturata dal fatto che gli stessi pannelli erano ancorati alla struttura portante.

Tuttavia, in precedenza, l’Agenzia delle Entrate sostenne con la circolare 46/E del 2007 che l’impianto fotovoltaico fissato su un terreno non costituisce un impianto infisso al suolo poiché i moduli che lo compongono possono essere rimossi e posizionati in un altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

A conti fatti potremmo considerare bene mobile l’impianto fotovoltaico non ancorato o comunque parzialmente integrato ad un immobile (il coefficiente di ammortamento da applicare sarà quello delle centrali termoelettriche esclusi i fabbricati) mentre eredita le caratteristiche dell’immobile qualora risulta essere saldamente e indissolubilmente ancorato. Le quote di ammortamento dell’impianto fotovoltaico sono deducibili.