L’art. 102, comma 7, T.U.I.R., disciplina la deduzione dei canoni di leasing sostenuti per l’acquisizione dei beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto beni mobili, i relativi canoni di locazione sono deducibili solo a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del normale periodo di ammortamento del bene stesso.
Tale regola generale presenta un’eccezione con riferimento ai canoni di locazione finanziaria per l’acquisto dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), T.U.I.R., ovvero per tutti i veicoli diversi da quelli adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’impresa (veicoli delle scuole guida o degli autonoleggi) e da quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Al fine della deducibilità del canone occorre poi determinare la misura in cui esso può essere dedotto: per i veicoli adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere utilizzati come esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa, il canone di leasing è interamente deducibile; per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del 90%; per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, il canone di leasing è deducibile nella misura dell’80% proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di euro 25.822,84; in tutti gli altri casi, il canone di leasing è deducibile nella misura del 40%, proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di euro 18.075,99.
L’alternativa è l’acquisto tramite finanziamento. In tal caso il trattamento fiscale del bene non differisce dall’acquisto in contanti.
Con riferimento alla deduzione degli interessi pagati sul finanziamento, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 47/08 ha affermato che tutte le componenti di spesa che riguardano gli automezzi disciplinati dall’articolo 164 T.U.I.R. devono essere trattate esclusivamente in funzione di questa normativa speciale.
Pertanto, gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti relativamente ai veicoli in questione potranno essere: interamente dedotti, se relativi ai mezzi di trasporto di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), dell’articolo 164, T.U.I.R. (veicoli, “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” o “adibiti a uso pubblico”); dedotti nella misura del 40% del loro ammontare (80% qualora utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio) se riferibili ai mezzi di trasporto richiamati nel comma 1, lettera b), dell’articolo 164 T.U.I.R.; dedotti nella misura del 90% se sostenuti relativamente a mezzi di trasporto “dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.