Redditometro da giugno: bocciato dalla Corte dei Conti

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Giugno 2013
Aggiornato 6 Giugno 2013 09:08

Ai nastri di partenza il nuovo Redditometro: le valutazioni della Corte dei Conti sullo strumento di accertamento e sullo Spesometro nel Rapporto 2013 sulla Finanza Pubblica.

Per l’avvio del Redditometro a giugno è attesa la circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate (leggi di più). Nel frattempo arriva l’ennesima bocciatura, contenuta del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2013 della Corte dei Conti sulle strategie fiscali attuate in Italia negli ultimi anni.

La lotta all’evasione e all’elusione fiscale nell’ultima legislatura è stata caratterizzata da atteggiamenti definiti «ondivaghi e contraddittori», da scelte «poco efficaci e foriere di ricadute negative», a partire da Spesometro e Redditometro, strumento «basato sulla concorrente valutazione di componenti di spesa analiticamente determinati e di elementi di spesa presunti», scrivono i magistrati contabili,  (leggi qui come funziona).

Redditometro

Qual è la valutazione della Corte dei Conti? «In proposito, può solo notarsi come il clamore mediatico suscitato dal nuovo meccanismo di ricostruzione sintetica dei redditi appare francamente sproporzionato alle limitate potenzialità dello strumento e alla presumibile efficacia dello stesso che, continuerà, inevitabilmente, a costituire un criterio complementare per l’accertamento dell’IRPEF». Un commento non certo entusiasta.

Nei prossimi giorni, con la circolare delle Entrate si capirà meglio se e quanto i difetti a più riprese riscontrati nel nuovo strumento di accertamento sintetico verranno, almeno dal punto di vista operativo, corretti.

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Al momento la certezza è solo sui controlli previsti per il 2013 (30-35mila): tranquillizzante rispetto ai timori di accertamenti di massa che possano colpire indiscriminatamente redditi non altissimi (come quelli dei pensionati). Comunque l’Agenzia non solo ha anticipato una sorta di franchigia di 12mila euro all’anno fra capacità di spesa e redditi, ma ha anche spiegato che il Redditometro verrà utilizzato per stanare casi di evasione spudorata.

Spesometro

Le critiche più severe della CdC sono rivolte alla «reintroduzione tout court degli elenchi clienti e fornitori inopinatamente soppressi nel 2008», giustificata «da un lato con l’esigenza di contrastare le frodi sempre più dilaganti e dall’altro con il fine di alimentare la base informativa destinata all’applicazione del nuovo accertamento sintetico IRPEF».

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Ebbene, secondo i magistrati contabili alcune delle misure adottate, «come come quella relativa alla rilevazione sistematica delle operazioni verso i consumatori finali di importo pari o superiore a 3mila600 euro» possono aver indotto «effetti negativi sui consumi o, peggio, possano avere incrementato la propensione ad effettuare acquisti di beni e servizi in nero».

Va inoltre «segnalato come il persistente obbligo di comunicazione delle operazioni pari o superiori a 3mila600 euro sembri oggi scarsamente utile, finendo per sovrapporsi all’obbligo di comunicazione delle operazioni da parte degli intermediari finanziari, tenuto conto che tutti i pagamenti di importo superiore ai mille euro dovrebbero comunque essere rilevati nei conti stante il divieto di pagamento in contanti».

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Altre misure di lotta all’evasione adottate nell’ultimo anno sono invece viste con favore dalla Corte: la soglia del contante a mille euro (articolo 12, comma 1, DL 201/2011), l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente i movimenti relativi ai rapporti finanziari intrattenuti con i clienti (anch’esso nel Salva Italia, articolo 11): questi ultimi dati, ai fini fiscali possono essere utilizzati sia per la programmazione ed esecuzione dei controlli fiscali che per il controllo delle autodichiarazioni presentate ai fini ISEE.

Bene anche «le disposizioni volte a limitare la possibilità di compensazione dei crediti IVA, considerata la gravità dei fenomeni evasivi realizzati attraverso la contabilizzazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti o relative a costi e spese non inerenti». Si tratta delle misure previste prima con l’articolo 10 Dl 78/2009 e poi con l’articolo 8, comma 18, del DL n. 16/2012, che ha limitato la possibilità di compensare senza particolari formalità i crediti IVA maturati dai contribuenti (leggi).

Negativo, infine, il parere sulle «disposizioni contenute nel DL 98/2011 volte alla definizione delle liti fiscali pendenti di importo fino a 20mila euro e all’introduzione, a regime, dell’anomalo istituto della mediazione fiscale per gli atti fiscali dello stesso importo». Sono misure «poco coerenti con l’azione di rafforzamento» antievasione, che indeboliscono «la capacità di deterrenza del sistema di controlli, rafforzando la già diffusa convinzione che è preferibile pagare solo dopo l’accertamento dell’amministrazione piuttosto che adempiere spontaneamente e tempestivamente agli obblighi tributari».

Conclusione: «il tumultuoso succedersi e affastellarsi di decisioni non sempre coerenti porta a sottolineare, sul piano più generale, l’esigenza di un significativo mutamento nella strategia fiscale perseguita dal legislatore». Invece che «perseguire il recupero delle somme non versate dopo che l’evasione si è prodotta» sarebbe utile «favorire maggiormente l’emersione spontanea delle basi imponibili e la tempestiva acquisizione delle relative imposte attraverso un uso più efficace delle moderne tecnologie informatiche e telematiche e un ruolo attivo degli enti finanziari coinvolti; come già avviene, per esempio, nel caso delle ritenute effettuate all’atto del pagamento delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico».

, Rapporto 2013 sul Coordinamento della Finanza Pubblica