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Leasing per flotte aziendali: contratto e deducibilità

di Francesca Pietroforte

3 Giugno 2013 10:58

Deducibilità dei canoni di leasing per aziende che siglano un contratto di leasing per la flotta aziendale, alla luce della nuova disciplina.

Per l’acquisto degli automezzi per la flotta aziendale, l’impresa fronteggia un ingente esborso economico aggirabile con l’opzione leasing: a monte di un contratto con una società proprietaria del veicolo, si sceglie di pagare un canone periodico in cambio della disponibilità del bene.

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Deducibilità

Questo accordo atipico, come tutti i contratti di locazione finanziaria, può essere dedotto dal reddito d’impresa per la parte proporzionale corrispondente al costo dei beni che non ecceda il tetto massimo di 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan (25.822,84 euro se l’autoveicolo è a beneficio di agenti o rappresentanti di commercio), 4.131,66 euro per motocicli e 2.065,83 euro per ciclomotori.

  • L’azienda proprietaria del bene deduce le quote di ammortamento imputabili a ciascun esercizio secondo quanto previsto nel piano di ammortamento finanziario.
  • L’azienda che utilizza il bene deduce i canoni pagati per un periodo che non deve essere inferiore a 2/3 di quello di ammortamento corrispondente al coefficiente individuato dal co. 2, art. 102 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) a seconda dell’attività che l’impresa svolge.

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Il leasing può anche riguardare beni immobili, in questo caso se l’applicazione di quanto previsto dal Tuir prevede un risultato inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni, la deduzione deve essere effettuata nel primo caso per un periodo non superiore a 11 anni, nel secondo per almeno 18 anni.

I beni previsti dall’art. 164, co. 1, lett. b) del Tuir, ammettono la deducibilità dei canoni pagati per un periodo non inferiore a quello di ammortamento in base al coefficiente individuato dal co. 2, art. 102 del Tuir.

Per quanto riguarda gli interessi impliciti, il cui ammontare è inserito nel contratto di leasing, si applicano le regole di deducibilità previste dall’art. 96 del Tuir.

Contratto di leasing

La conversione del DL  16/2012 nella L. 44/2012 ha comportato modifiche alla disciplina sui contratti di leasing. Dall’art. 4-bis del D.L. è stata cassata la correlazione tra durata contrattuale del leasing e deducibilità per i contratti di locazione finanziaria sottoscritti dopo il 28 aprile dello scorso anno. Ciò implica che per i contratti insorti dopo l’approvazione della legge di conversione, e cioè a partire dal 29 aprile 2012, la deduzione non potrà avvenire in un periodo di tempo inferiore a quello previsto dal piano di ammortamento ottenuto dall’applicazione dei criteri ministeriali, indipendentemente da quella che possa essere la durata del contratto di leasing.