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IMU, i nuovi codici tributo per immobili d’impresa

di Barbara Weisz

23 Maggio 2013 09:33

Codici tributo 2013 per immobili di impresa del gruppo catastale D, per cui vale la distinzione fra quota statale e comunale: ecco come inserirli nei modelli F24 e F24 EP.

Pronti i nuovi codici tributo per le imprese in vista del pagamento della prima rata IMU di giugno: riguardano gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D (capannoni industriali, agricoli, alberghi).
Li ha forniti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 33/E del 21 maggio 2013.

I nuovi codici tributo si sono resi necessari in seguito alle modifiche apportate all’IMU per le imprese dalla Legge di Stabilità 2013. In pratica, sono cambiate le regole relative alla quota da destinare allo Stato e ai Comuni.

=> Approfondisci IMU imprese, addio sconti nei Comuni

Le modifiche sono contenute nell’articolo 1, comma 380, lettere g, f della legge 228/2012, in base alle quali per gli immobili produttivi del gruppo D allo Stato continua ad andare lo 0,76% (come nel 2012), mentre i Comuni possono aumentare l’aliquota standard fino a 0,3 punti percentuali (e in questo caso il maggior gettito va a loro), ma non possono più abbassarla.

I relativi codici tributo cambiano a seconda dei diversi modelli di versamento. Vediamo i singoli casi.

Compilazione F24

I codici tributo sono:

  • 3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”: è la quota che va allo stato.
  • 3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”: per la parte relativa alla eventuale maggiorazione comunale.

Bisogna inserirli nella “sezione IMU e altri tributi locali“, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati“. In particolare:

  • nello spazio “codice ente/codice comune“, va scritto il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili., reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • Barrare lo spazio “Ravv.“, oppure “Acc.“, oppure “Saldo” a seconda che il pagamento si riferisca ravvedimento, all’acconto o al saldo.
  • Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
  • Nello spazio “numero immobili“, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
  • Nello spazio “anno di riferimento“, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento; se si tratta di  ravvedimento, l’anno è quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

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Compilazione modello F24 EP

I questo caso i codici tributo sono:

  • 359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”.
  • 360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Vanno inseriti nella sezione “IMU” (valore G).

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Quindi bisogna inserire:

  • nel campo “codice“, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul stio dell’Agenzia delle Entrate.
  • Nel campo “estremi identificativi“, nessun valore.
  • Nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri): nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione), nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento), “N” (no ravvedimento), nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati), dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999.
  • Nel campo “riferimento B“, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

Precisazioni per i modelli

I codici tributo3925” e “359E” sono utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per questi immobili non è invece possibile utilizzare i codici3930” e “360E” perché i comuni non possono incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella risoluzione 5/DF del 2013.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D sono utilizzati il codice tributo “3913“, istituito con risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, e il codice tributo “350E“, istituito con risoluzione 5 giugno 2012, n. 53/E.

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n. 33/E del 21 maggio 2013 Agenzia delle Entrate