Dato dalla differenza tra attività e passività di bilancio, il patrimonio è l’insieme di tutti i beni materiali e immateriali a disposizione dell’imprenditore in qualsiasi momento della vita aziendale. L’articolo 2424 del codice civile stabilisce che le voci del patrimonio netto vengono indicate nel passivo dello stato patrimoniale secondo il seguente schema:
A)Patrimonio netto
L’indicazione analitica delle voci del patrimonio netto deve essere indicata nella nota integrativa (articolo 2427 del codice civile) con specificazione, mediante prospetti esaustivi, della loro origine, utilizzazione e distribuibilità nonché della utilizzazione negli esercizi precedenti; variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci; numero e valore nominale di azioni e altri strumenti finanziari emessi dalla società.
Il Capitale sociale è costituito dal valore complessivo attribuito ai conferimenti dei soci o comunque alla quota di conferimento destinata a capitale, e rappresenta una forma di garanzia da parte dei creditori della società.
Esprime il capitale sociale dell’impresa anche se non ancora interamente versato (in tal caso, a compensare la partita di bilancio interviene il conto Crediti verso soci per versamenti non ancora dovuti iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale).
Esistono limiti minimi per la costituzione del Capitale sociale sia per le Società per Azioni che per le Società a responsabilità limitata rispettivamente euro 120.000 ed euro 10.000.
Il capitale è diviso in parti chiamate azioni nelle SpA e quote nelle Srl. Le azioni sono indivisibili, fornite ai soci in proporzione alla quota di capitale sottoscritta e rappresentano parti uguali di capitale sociale, definite nell’atto costitutivo. Le quote, invece, sono determinate in funzione dell’appartenenza ad un soggetto.
La modifica al capitale sociale della società può avvenire esclusivamente in sede di assemblea straordinaria. Qualora venga eroso da perdite per oltre un terzo del proprio valore, gli amministratori devono necessariamente convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti: riduzione a un valore non inferiore al minimo legale; trasformazione della società in un tipo il cui capitale sia compatibile con quello rimasto(ad esempio, da SpA a Srl).