IVA: assoggettamento e applicazione

di Nicola Santangelo

14 Dicembre 2017 10:31

Meccanismo di rivalsa e detrazione IVA e assoggettabilità delle operazioni in base ai presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali.

Il presupposto dell’IVA è di colpire soltanto l’incremento di valore che un bene o servizio acquista ad ogni passaggio economico del ciclo produttivo-distributivo, gravando una sola volta sul prezzo finale – e quindi unicamente sul consumatore – nella misura pari all’aliquota prevista per i diversi beni e servizi.

=>Guida IVA: normativa e natura del tributo

Rivalsa e detrazione

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) si applica sfruttando un meccanismo di rivalsa e detrazione – “detrazione di imposta da imposta” – il quale garantisce che l’incidenza dell’onere fiscale non subisca variazioni: il soggetto passivo addebita l’imposta sul bene ceduto o servizio reso e detrae l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi.

L’operazione darà vita ad un debito o credito verso l’Erario, a seconda che l’imposta addebitata superi o meno quella assolta sugli acquisti.

L’applicazione dell’imposta dà quindi origine a tre differenti rapporti tra:

  • cedente ed Erario in merito al pagamento;
  • cessionario ed Erario in merito alla detrazione;
  • cedente e cessionario in merito alla rivalsa.

Operazioni assoggettabili

Le norme nazionali e comunitarie dispongono che – affinché un’operazione sia assoggettabile a IVA – debbano sussistere tre differenti presupposti indicati nell’articolo 1 del DPR 633 del 1972: oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), soggettivo (operazione svolta nell’esercizio d’impresa, arte o professione) e territoriale (operazioni effettuate nel territorio dello Stato).

Presupposto oggettivo

 Il fatto che un’operazione costituisca cessione di beni piuttosto che prestazione di servizi comporta differenze in merito alla definizione del momento dell’effettuazione dell’operazione.

  • Cessioni di beni: trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere, effettuato a titolo oneroso (ossia a fronte del pagamento di un corrispettivo) nel territorio dello Stato. In base alla normativa comunitaria, costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario; pertanto, la cessione del bene è rilevante ai fini IVA se determina l’attribuzione al cessionario di poter disporre come proprietario di un certo bene a fronte del pagamento di un corrispettivo.
    Costituisce cessione di beni anche la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione, servitù, con la particolarità che la costituzione di diritto di usufrutto su beni immobili a tempo determinato è equiparato alla locazione; qualora la vendita di un bene preveda anche l’installazione, questa non può essere rilevata autonomamente come prestazione di servizi ma deve essere considerata come parte integrante della cessione del bene, il quale si considera consegnato al termine dei lavori di installazione.
  • Prestazioni di servizi: qualsiasi operazione che non rappresenta cessione di beni. In pratica le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, così come le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, ad invenzioni industriali, modelli, disegni, formule e marchi.

Presupposto soggettivo

Si sostanzia nell’esercizio, per professione abituale anche se non esclusiva, di un’attività economica da parte di una società. Pertanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in maniera occasionale sono prive del requisito della soggettività.

Presupposto territoriale

Individua il luogo delle operazioni: affinché un’operazione sia rilevante ai fini IVA è indispensabile che le cessioni o prestazioni siano effettuate nel territorio di uno Stato membro; stabilire il luogo in cui l’operazione è eseguita, pertanto, significa individuare quale Stato percepirà l’imposta.