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Tassa sui licenziamenti: scadenze e istruzioni per datori di lavoro

di Barbara Weisz

Pubblicato 25 Marzo 2013
Aggiornato 30 Luglio 2015 10:12

Nei casi di licenziamento, la riforma del Lavoro prevede per le imprese un contributo del 41% del massimale Aspi: a chi si applica, esclusioni, termini di pagamento e modalità.

Online le istruzioni INPS (circolare n. 44/2013) per il ticket sui licenziamenti introdotta dalla Riforma del Lavoro (art.2 comma 31, legge 92/2012) e dalla Legge di Stabilità (comma 250, legge n. 228/2012.): si tratta di un contributo, dovuto dalle imprese, pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

=>Leggi come applicare il contributo ASPI sui licenziamenti

La cosiddetta tassa sui licenziamenti è dovuta in tutti i casi di licenziamento di dipendenti a tempo indeterminato intervenuti dal primo gennaio 2013 per causali che darebbero diritto all’ASPI, indipendentemente dal requisito contributivo.

Il contributo va pagato anche nel caso di un lavoratore licenziato che, per qualsiasi motivo (per esempio, un nuovo lavoro), pur avendo maturato il diritto all’ASPI non la percepisce.

=>Scopri chi ha diritto all’ASPI

Quando e quanto pagare

Si paga il mese successivo a quello della denuncia di licenziamento. Esempio: per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo va pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013.

Per le cessazioni nei primo trimestre 2013 c’è un rinvio al 16 giugno. La contribuzione va sempre assolta in unica soluzione (non è prevista una definizione rateizzata) e versata nella misura indicata a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part-time).

Per il calcolo del versamento, bisogna fare riferimento al tetto previsto dall’art.2 comma 2, legge 92/2012 in materia di indennità mensile ASPI: per il 2013 il massimale è 1.180 euro, annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT.  Significa che l’azienda deve pagare 483,80 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Quindi, per chi ha almeno 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà pari a 1.451 euro.

Regole di computo

Nel calcolo dell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro, anche con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, mentre non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5 del D.lgs, 151/2001 (coniuge o genitore di portatore di handicap grave).

I periodi a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.

=>Scopri il contratto a tempo determinato dopo la Riforma Fornero

Per i rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi il contributo va rideterminato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro: si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di dieci mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a 403,16 euro (483,80 diviso 12, risultato moltiplicato per dieci).

Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione: come per gli altri contratti, il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.

=> Come cambia l’apprendistato con la Riforma del Lavoro

A partire dal primo gennaio 2017, nei licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, comma 9, della legge 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo sarà moltiplicato per tre volte (art. 2, comma 35 del riforma del lavoro).

Come versare il contributo

Il versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens, deve essere valorizzato, nell’elemento “CausaleADebito” di “AltreADebito” di “DatiRetributivi”, il nuovo  codice causale “M400”, relativo al “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012”. Nell’elemento “ImportoADebito” va indicato l’importo da pagare.

Per i licenziamenti intervenuti da gennaio a marzo 2013, il versamento potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 giugno). In questo caso, dovrà essere valorizzata, nell’elemento “CausaleADebito” di “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale”, la nuova causale “M401”, relativa agli “Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012”. Nell’elemento “NumDip” va segnto il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento “SommaADebito” l’importo da pagare.

Esenzioni

Oltre al caso di decesso del lavoratore, le esenzioni scattano in caso di dimissioni del lavoratore, a meno che non siano motivate da giusta causa (esempi: mancato pagamento dello stipendio, molestie, mobbing, e tutte quelle elencate nella circolare Inps n. 163/2003) o che avvengano nel periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento del primo anno del figlio).

Inoltre, vi è esenzione anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a meno che non derivino da procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro o da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (vedi circolare Inps 142/2012, punto 2.2).

Casi di esclusione

Fino al 31 dicembre 2016 sono esenti i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, comma  4, legge n. 223/91 (lo prevede l’art. 2 comma 35 riforma del lavoro).

Per il 2013-2015, il contributo non è dovuto nei seguenti casi:

  • cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli  4 e 24 della legge 223/91 (mobilità), e quelle relative a riduzioni di personale dirigente concluse con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria, limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4 della riforma del lavoro in materia di tutela dei lavoratori anziani;

=> Approfondisci gli incentivi all’esodo per i lavoratori anziani

  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nelle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
  • licenziamenti in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti nazionali.

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Per approfondire, scarica la circolare Inps 44 del marzo 2013