Riforma IVA 2010

Principio di territorialità, rimborsi e lotta alle frodi: la riforma dell'Imposta sul Valore Aggiunto, in attuazione delle direttive europee

Le recenti modifiche apportate dal Consiglio dei Ministri al d.p.r. 633/72 e al d.l. 331/93 si sono rese necessarie per recepire le tre direttive CE in materia IVA emesse nel 2008.

Territorialità di prestazioni di servizi

Per quanto riguarda il principio di territorialità delle prestazioni di servizi (Direttiva n. 2008/8/CE), la direttiva ha modificato, con effetto dal primo gennaio 2010 – e in alcuni casi 2011 e 2013 – la previgente normativa, fissando come luogo dell ‘ imposizione il luogo in cui avviene il consumo del servizio.

In tal senso, vengono stabiliti due criteri generali:

  • per i servizi resi nei confronti di privati che non svolgono attività d ‘ impresa, arte o professione, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore di servizio;
  • per i servizi resi nei confronti dei soggetti passivi, le prestazioni sono tassate nel luogo dov ‘ è stabilito il soggetto committente.

Sono previste, poi, alcune eccezioni. Ad esempio, il criterio dell ‘ utilizzo è stato applicato a determinate fattispecie:

  • servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a committenti privati;
  • servizi a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di mezzi di trasporto a prescindere dallo status di soggetto passivo del committente;
  • servizi non a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di mezzi di trasporto sempre che siano resi a committenti privati.