Start-up e Partite IVA: Guida ai regimi contabili agevolati

di Noemi Ricci

Pubblicato 15 Maggio 2014
Aggiornato 8 Marzo 2015 08:36

Guida alla scelta del regime contabile in fase di avvio d'impresa o apertura di partita IVA, in termini di requisiti e agevolazioni: Regime dei Minimi, nuove iniziative produttive e imprenditoriali, contabilità semplificata e contabilità ordinaria.

In fase di apertura di una nuova impresa o attività a Partita IVA sono tanti gli aspetti da considerare, tra cui la scelta del regime contabile e fiscale da adottare: in base a tale opzione, cambieranno imposte da versare, scadenze e adempimenti (scritture contabili, fatturazione, bolle di accompagnamento, ricevute, scontrini e così via). Oltre alla Contabilità ordinaria, alcuni regimi fiscali prevedono infatti agevolazioni e semplificazioni, rendendo la gestione amministrativa più facile, bisogna però rientrare in alcuni requisiti. Parliamo di:

Molto dipende dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, impresa individuale), dai ricavi annuali e dalla complessità dell’organizzazione. Regime dei Minimi e nuove iniziative produttive sono riservati alle ditte individuali che fatturano meno di 30/60mila euro l’anno. Contabilità semplificata alle società di persone che fatturano entro i 400/700mila euro l’anno.
Per le società di capitali l’unica opzione è la contabilità ordinaria.

Regime dei Minimi

Oltre alla forma giuridica e ai limiti di fatturato (30.000 euro all’anno), per rientrare nel regime dei minimi, è necessario rispettare anche i seguenti requisiti:

  • nessuna attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare nei tre anni precedenti alla richiesta di avvio d’attività;
  • la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività (medesimo contenuto economico, beni, clienti e organizzazione di mezzi necessari al suo svolgimento), precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (comprese le forme di collaborazione coordinata e continuativa), a meno che non si sia trattato di un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione come dipendenti o autonomi (escluso il tirocinio professionale obbligatorio);
  • nessun dipendente o collaboratore;
  • nessun acquisto di beni strumentali di importo superiore a 15 mila euro , nessuna esportazione, entrambi negli ultimi tre anni.

=> La Riforma del Regime dei Minimi

È possibile permanere nel regime dei minimi solo per un quinquennio, a meno di avere meno di 35 anni. È infatti prevista la permanenza nel regime dei minimi fino ai 35 anni di età, anche se si supera il limite dei 5 anni di attività, pur rimanendo fermi gli altri requisiti richiesti. Le agevolazioni previste per i contribuenti minimi consistono nell’esonero da registrazione e tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che di imposte dirette, nell’esonero da liquidazioni e versamenti periodici IVA, nell’esonero IRAP, nell’esonero dagli studi di settore e nella tassazione del reddito con un’imposta sostitutiva del 5%.

=> Srl semplificata e Regime dei Minimi: spese e tasse

Nuove iniziative produttive

Per scegliere il regime delle nuove iniziative produttive e imprenditoriali  (c.d. forfettino di cui all’articolo 13, della L. 388/2000, con provvedimento dell’Agenzia Entrate del 14 marzo 2001) – tuttora utilizzabile (confermato dalla Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012) – è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • fatturato inferiore a 30.987,41 per attività che prestano servizi e 61.974,83 euro per le altre attività;
  • nessuna attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti alla richiesta di avvio d’attività;
  • l’attività aperta non deve costituire mera prosecuzione di altre attività già svolte in precedenza come dipendenti o autonomi;
  • rispetto degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Anche in questo caso c’è un limite temporale alla permanenza nel regime delle nuove iniziative produttive e imprenditoriali, imposto a 3 anni. Diversa anche l’imposta sostitutiva, fissata al 10%. La contabilità obbligatoria:

  • conservazione documenti ricevuti ed emessi;
  • fatturazione e certificazione corrispettivi;
  • presentazione dichiarazioni annuali;
  • versamento annuale ‘IVA;
  • versamento imposta sostitutiva entro i termini per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • adempimenti previsti per i sostituti d’imposta se è datore di lavoro o riceve fatture con ritenute d’acconto.

=> Contabilità  semplificata e regime dei minimi a confronto

Contabilità semplificata

La contabilità semplificata può essere scelta sia dalle società di persone che dalle ditte individuali, , anche familiari o coniugali, con fatturato inferiore a 400.000 euro annui per attività di servizi, 700mila altrimenti. Chi rientra in questo particolare regime contabile agevolato ha la possibilità di tenere la contabilità in maniera semplificata, essendo previsto l’esonero dalla redazione dei registri contabili obbligatori, fatta eccezione per il registro dei beni ammortizzati e i registri IVA (con acquisti, vendite e corrispettivi). Il regime contabile semplificato si applica per tutto l’anno di esercizio, nel caso in cui le soglie vengano supeate è necessario passare al regime ordinario, con la possibilità di tornare in quello semplificato se successivamente si verifica una riduzione dei ricavi.

=> La contabilità semplificata per le PMI

Contabilità ordinaria

Società di capitali, imprese individuali o una società di persone e superiamo i limiti di fatturato sopra esposti sono obbligati a l regime della contabilità ordinaria alla quale, come dice lo stesso nome, vengono applicate le ordinarie regole contabili e fiscali senza semplificazioni o agevolazioni. Vanno quindi versati IRPEF, addizionali, IRAP, IVA, conservati tutti i documenti emessi e ricevuti e compilati registri quali: libri sociali; libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture di acquisto; registro delle fatture di vendita; registro dei beni ammortizzabili; registri dei dipendenti.

Per approfondimenti: Camera.it