Scudo Fiscale: le imposte sulle attività emerse

di Filippo Davide Martucci

11 Ottobre 2012 11:05

Chi, quando e come pagare le tasse sui capitali scudati all'estero: imposta di bollo annua, una tantum e IVIE, con un focus particolare per le imposte dovute per attività finanziarie detenute in Paesi esteri da soggetti residenti in Italia.

Analizziamo la normativa e le modalità per il versamento delle imposte sulle attività finanziarie emerse attraverso lo scudo fiscale (<<leggi tutto): imposta di bollo speciale annua, imposta straordinaria sulle attività emerse, pagamento IVIE e imposta per attività finanziarie detenute in Paesi esteri da soggetti residenti in Italia.

Imposte

Imposta di bollo. Come indicato nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tali attività sono sottoposte a imposta speciale di bollo del 10‰ per il 2011, del 13,5‰ per il 2012 e del 4‰ a partire dal 2013.

Per il primo anno si paga in riferimento alle attività segretate al 6 dicembre 2011; se nel periodo successivo la segretazione decade il tributo va pagato solo in riferimento al periodo in cui quel regime valeva.

>>Leggi quando e come pagare l’imposta di bollo sui capitali scudati

Imposta straordinaria. E’ prevista una tantum per il 2012 fissata al 10 ‰ per tutte le attività rimpatriate che sono state prelevate in parte o in tutto e a qualsiasi titolo in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione e gestione, derivante dall’emersione o comunque oggetto di dismissione.

Gli intermediari (individuati nell’art. 11, co. 1, lett. b del D.L. 350/2001) devono farsi carico del pagamento, trattenendo le somme dovute dai conti del soggetto che ha effettuato l’emersione: se i conti non fossero in grado di garantire la copertura, è fatto carico al contribuente versare direttamente.

N.B. Il pagamento dell’imposta di bollo speciale e di quella straordinaria sui prelievi deve essere effettuato entro il 16 luglio di ogni anno.   Immobili e attività all’estero: vai ai codici tributo per F24

IVIE

Per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero si calcola l’imponibile partendo dal prezzo d’acquisto o, se non disponibile, dal valore di mercato.Se l’immobile insiste in un Paese UE o aderente al SEE (Spazio Economico Europeo) ci si può riferire al valore catastale.

Nel caso in cui il proprietario abbia pagato dei tributi patrimoniali allo Stato UE o aderente al SEE in cui è ubicato l’immobile potrà effettuare uno scorporo da quanto dovuto ai fini IVIE come detrazione per quanto già pagato nel Paese estero.

Secondo la C.M. 28/E/2012 anche il locatario di un immobile è tenuto al pagamento IVIE, anche nel caso in cui l’immobile sia in corso di costruzione o ancora da costruire. La Tabella 1 in allegato al provvedimento spiega quale criterio applicare per il pagamento a seconda del Paese in cui è ubicato l’immobile.

L’IVIE va pagata, anche a rate, come saldo prima della scadenza del versamento delle imposte sui redditi a decorrere dall’anno di esercizio 2011. Se l’importo, al netto delle detrazioni di quanto pagato nello Stato estero, non supera 200 euro, il contribuente è esentato dal pagamento. Per approfondire leggi >> Attività all’estero: come versare l’imposta

Attività all’estero di residenti in Italia

Un’altra fattispecie analizzata dalla C.M. n. 28/E del 2 luglio 2012 riguarda le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

Attività tassate: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (quote Oicr comprese), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione; contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti quali finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli, polizze assicurative sulla vita e polizze di capitalizzazione sottoscritte con compagnie assicurative estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati in Paesi esteri; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni e strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possano derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Calcolo della base imponibile: valore di mercato dell’attività al termine dell’anno solare di riferimento + aliquota dell’1‰  per il 2011 e 2012, e del 5‰ per le annualità successive.

L’imposta va versata a seconda dei giorni di detenzione dell’attività e divisa tra i soci in base alle quote di possesso.

Va pagata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, ma va dedotta l’eventuale quota pagata al Paese presso cui sono detenute le attività in oggetto.