Tratto dallo speciale:

Minusvalenze su partecipazioni: nuova deducibilità

di Francesca Pietroforte

2 Agosto 2012 09:00

Il Decreto Fiscale ha reso meno rigida l'indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni: analisi caso per caso.

Tra le modifiche introdotte dal Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (ossia il D.L. 2 marzo 2012, n. 16), merita attenzione la cancellazione dell’indeducibilità assoluta riferita alle minusvalenze su partecipazioni, nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, così come previsto dal D.L. 209/2002 e dal D.L. 203/2005.

È necessario distinguere, in primo luogo, tra le minusvalenze realizzate su partecipazioni con o senza requisiti Pex (previsti dall’art. 87 del Tuir), ossia:

  1. durata (la partecipazione deve essere stata posseduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione),
  2. iscrizione in bilancio (la partecipazione deve essere iscritta all’interno della categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso),
  3. residenza (la società partecipata può insistere su territorio italiano o estero, ma deve risiedere fuori dai Paesi definiti “paradisi fiscali” e inseriti in black list dall’inizio del terzo esercizio precedente al realizzo e in maniera ininterrotta),
  4. operatività (la partecipata deve essere attiva, in maniera ininterrotta, dall’inizio del terzo esercizio precedente il realizzo; in ogni caso sono non operative quelle società che possiedono un patrimonio costituito in prevalenza da immobili non strumentali per destinazione).

Per le partecipazioni dotate dei requisiti, le minusvalenze realizzate sono indeducibili in maniera assoluta. Quindi, cedendo azioni o quote di società rientranti in questa fattispecie, non è possibile portare il costo sostenuto a recupero.

Anche nel caso in cui la partecipazione risenta di una svalutazione, resta salvo che i componenti di reddito siano indeducibili, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei requisiti Pex.

Partecipazione non Pex

Nel caso di partecipazione non Pex, cioè che non rientri in almeno uno dei requisiti previsti, è possibile dedurre le minusvalenza ai fini IRES.

Per queste partecipazioni è possibile il recupero delle perdite affrontate dalla partecipata solo in caso di cessione che comporti la realizzazione di valori inferiori. Lo stesso dicasi per i versamenti sottozero, che a differenza della normativa precedente, sono indeducibili in entrambi i casi.

Per le partecipazioni non Pex che producono minusvalenze è prevista una ipotesi di indeducibilità piuttosto articolata: il nodo è dato dall’importo che viene realizzato fino al raggiungimento della quota non imponibile dei dividendi che sono stati percepiti nei 36 mesi immediatamente precedenti alla vendita della partecipazione stessa.

Questo importo non è deducibile nel caso di partecipazioni fatte proprie non più tardi di 36 mesi prima dalla cessione, che soddisfino congiuntamente residenza della partecipata e operatività della partecipata.
In questo modo si intende limitare il verificarsi di acquisto di partecipazioni con cedola (o utili compresi, nel cui caso il cedente può avvalersi della Pex), l’incasso del dividendo e la vendita del titolo a un prezzo più basso rispetto a quello versato al momento dell’acquisto (in seguito alla riduzione patrimoniale provocata dallo stacco cedola).

Comunicazioni al Fisco

Chi riscontri delle minusvalenze finanziarie è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di minusvalenze realizzate su partecipazioni non Pex superiori a 5mila euro su partecipazioni immobilizzate, ciò va fatto entro 5 giorni a valere dalla presentazione dell’Unico, tramite raccomandata A/R o consegna brevi manu, attraverso la redazione in carta semplice di una comunicazione con i dati che il Provvedimento dell’Agenzia ha previsto (22 maggio 2003).

Nel caso di minusvalenze di importo superiore a 50mila euro su azioni e titoli quotati è necessario trasmettere all’Agenzia, tramite le medesime modalità del caso precedente, ma entro 45 giorni dalla scadenza di presentazione dell’Unico, una comunicazione così come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (29 maggio 2007, integrato dal Provvedimento del 13 luglio 2007).

Se fino a prima dell’uscita del Decreto Fiscale, chi non ottemperava a questi obblighi si vedeva rese indeducibili le minusvalenze (anche nel caso di comunicazione tardiva), il D.L. 16/2012 stabilisce una sanzione amministrativa pari al 10% delle minusvalenze, prevedendo un minimo di 500 euro e una massimo di 50mila euro, ma consente comunque la deduzione.

È anche previsto il ravvedimento in caso di mancata comunicazione, da effettuarsi entro il 30 settembre dell’anno successivo alla scadenza prevista, attraverso il versamento della sanzione proporzionale del 10% (con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro) delle minusvalenze dedotte, ridotta a un terzo per la definizione agevolata e a un ottavo per il ravvedimento.