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Dichiarazione dei redditi 2012: guida alle novità su sconti e detrazioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Giugno 2012
Aggiornato 5 Marzo 2014 11:49

Guida al calcolo delle detrazioni fiscali per la dichiarazione dei redditi 2012 alla luce delle nuove norme: la circolare dell'Agenzia delle Entrate su ristrutturazioni edilizie, lavori condominiali, spese sanitarie, figli a carico, voucher per collaboratori familiari, immobili di interesse storico artistico locati, esenzioni e cedolare secca.

Dichiarazione dei redditi: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida agli sconti e agevolazioni fiscali che i contribuenti possono utilizzare quest’anno in fase di compilazione dei modelli 730 ed UNICO 2012.

La Circolare n.19/E espone tutte le novità su detrazioni e deducibilità delle spese:

Detrazione 36% per ristrutturazioni

La detrazione del 36% per ristrutturazioni edilizie si applica per anno d’imposta in riferimento alle «spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2011:  visto che non è più obbligatorio inviare la comunicazione di inizio lavori, di questa detrazione è possibile fruire «anche nell’ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva».

L’obbligo è stato infatti eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, e riguarda l’intero 2011. Di fatto, è stato sostituito con la necessità di indicare nella dichiarazione dei redditi 2012 (tramite Modello 730/2012, UNICO 2012) i dati richiesti, ossia quelli rivisti dalla vigente lett. a del decreto interministeriale n. 41 del 1998).
Bisogna quindi conservare la relativa documentazione.

In pratica, chi ha iniziato i lavori prima del 14 maggio 2011, e non lo ha comunicato al Centro Operativo di Pescara (o lo ha fatto fuori dai termini previsti), può recuperare la detrazione con la dichiarazione dei redditi 2012.

Per i contribuenti che hanno già inviato la comunicazione di inizio lavori a Pescara:

  • entro il 13 maggio 2011 – barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone Fisiche 2012, senza compilare le colonne relative ai dati catastali dell’immobile.
  • dopo il 14 maggio o dopo l’inizio dei lavori – compilare le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” degli stessi righi.

Detrazione 36% per box

Anche in questo caso la precisazione riguarda la soppressione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori (relativa all’acquisto di box pertinenziali nel 2010). In base alla normativa precedente al dl del 13 maggio, per la comunicazione c’era tempo fino al 30 settembre 2011.

Se però il contribuente non ha inviato la comunicazione, può comunque usufruire della detrazione del 36% compilando le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012.

Manodopera in fattura

Abolito anche l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sempre per effetto del dl 70 del 2011). La soppressione vale anche:

  • spese sostenute prima del 13 maggio 2011.
  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
  • interventi agevolabili in base al nuovo art. 16-bis del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) introdotto dall’art. 4 del DL 201 del 2011.

Lavori condominiali

Per usufruire delle detrazioni per gli interventi su parti comuni del condominio, sempre in base al Dl 70/2011, basta la certificazione dell’amministratore, che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti, di essere in possesso della documentazione originale, e che indichi la somma per ogni singolo condomino.

L’amministratore deve conservare la documentazione originale.

I condomini in dichiarazione (730/2012 o Unico 2012) devono limitarsi a segnare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile (di cui si occupa l’amministratore, indicandoli nel quadro AC della propria dichiarazione).

Per quanto riguarda i condomini, c’è una precisazione che riguarda anche un’altra questione, quella dei lavori per le fognature. Se un condominio ha realizzato lavori sull’impianto igienico, le detrazioni non si applicano automaticamente anche alle eventuali spese sostenute per la bonifica del terreno (es: rimozione rifiuti speciali pericolosi), ma solo (eventualmente) alla parte strettamente collegata con gli interventi agevolabili.

Dichiarazione sostitutiva

Per fruire della detrazione del 36% il contribuente deve tenere via la documentazione sui lavori, da esibire su richiesta agli uffici, o per i lavori che non richiedono documenti abilitativi, una dichiarazione sostituiva, ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che indichi data di inizio lavori e specifichi che questi ultimi sono agevolabili.

Vendita dell’immobile

Con il decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 2 commi 12-bis e 12-ter), in caso di vendita dell’immobile, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore o trasferite all’acquirente. E’ un cambiamento rispetto alla normativa precedente, che trasferiva sempre all’acquirente la possibilità di usufruire delle detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.

Se la detrazione resta in capo al venditore, bisogna specificarlo nell’atto di trasferimento.
Se non ci sono indicazioni specifiche nell’atto di trasferimento dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente, come prima. Vale anche per le cessioni gratuite o per gli eredi (in caso di trasferimento mortis causa).

Le nuove regole si applicano dal 17 settembre 2011, data di conversione in legge del decreto 138/2011.

Valgono anche per la detrazione del 55%, relativa agli interventi di riqualificazione energetica.

Attenzione: la detrazione vale per l’intero 2011. Ad esempio: se in un contratto di compravendita di un immobile del 5 dicembre 2011 è prevista una clausola diretta a mantenere la detrazione residua in capo al cedente (il venditore), quest’ultimo fruirà dell’intera quota della detrazione riferita al 2011.

Spese sanitarie

L’Agenzia sottolinea le seguenti regole:

  • Come specificato nella circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, possono essere portare in detrazione anche le spese per prodotti acquistati in erboristeria.
  • Si possono detrarre le spese per prestazioni sanitarie effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” (sono elencati all’art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR), anche se le prestazioni non sono state richieste dal medico (quindi, anche senza prescrizione medica). E’ un cambiamento rispetto a quanto previsto precedentemente dalla circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, al par. 3.2, che invece richiedeva la ricetta medica per la detrazione.
  • Non si possono mai detrarre le spese per la frequentazione di una palestra, anche se l’attività è stata prescritta dal medico, perché si tratta di spese per un generico ambito salutistico di cura del corpo, non di trattamenti sanitari qualificati.
  • La spesa per la macchina a ultrasuoni può essere detratta solo se il contribuente è in possesso dello scontrino o fattura da cui risulta chi sostiene la spesa e la descrizione dell’apparecchio, ed è in grado di provare che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura CE (conformità alle direttive europee).

Agevolazioni per i disabili

Qui ci sono tre precisazioni, relative ad altrettanti casi:

  • Detrazioni per il veicolo: se un disabile ha acquistato un veicolo e ha scelto la rateazione della detrazione in quattro quote annuali, ma è deceduto prima di usufruire di tutte e quattro le quote (es: ha acquistato n veicolo nel 2009 ed è deceduto nel 2011, usufruendo quindi solo delle prime due rate della detrazione), l’erede può usufruire della parte mancante (es: le altre due rate), in un’unica soluzione. Nel modello UNICO deve indicare la somma delle rate residue, senza compilare la casella relativa al numero della rata.
  • Esportazione dei veicoli: la detrazione è fruibile una volta ogni quattro anni anche se il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero. Se invece il veicolo è stato cancellato perché ha smesso di circolare si può usufruire dell’agevolazione anche se non sono passati i quattro anni.
  • Riabilitazione attraverso ippoterapia o musicoterapia: possono essere detratte se  richieste dal medico con apposito certificato e sono eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc…), o sotto loro direzione e responsabilità tecnica.

Figli a carico

Qui ci sono due precisazioni, che riguardano le detrazioni relative ai figli:

  • Figli maggiorenni: la detrazione spetta sempre al 50% fra i due genitori (anche se non sono coniugati). In caso di separazione, la detrazione può essere del 100% a carico del genitore affidatario, e in questo caso, continua ad essere applicata nella medesima misura anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio (se questi non è economicamente autonomo). Si esamina però il caso particolare di un figlio che era stato affidato alla madre (che quindi aveva la detrazione al 100%) ma che dopo la maggiore età va a vivere con il padre: in questo caso, la detrazione torna ripartita al 50% fra i due genitori (non resta al 100% alla madre e non si trasferisce al padre nella misura del 100%). Questo, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.
  • Famiglie numerose: la detrazione di 1.200 euro che spetta in presenza di almeno quattro figli, nel caso in cui ad esempio ci sia un quarto figlio di uno solo dei due genitori, spetta a quest’ultimo.

Detrazione 19% per acquisto prima casa

La detrazione del 19% dall’IRPEF lorda per interessi passivi del mutuo e oneri accessori per acquisto della prima casa si effettua con principio di cassa, per cui la detrazione riguarda l’anno in cui è stato costituito il deposito presso il notaio, anche se quest’ultimo ha emesso fattura l’anno successivo (può succedere se l’acquisto è avvenuto in dicembre).

Contributi previdenziali per i buoni lavoro (voucher)

I contributi previdenziali versati attraverso i buoni lavoro per prestazioni di servizi domestici (cosa possibile solo se queste ultime sono di natura occasionale), possono essere dedotti dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1 lett. e, e comma 2 del TUIR), per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549,37 (circolare 207/E del 16 novembre 2000, par. 1.5.1).

La circolare ricorda che questi contributi, pari al 13% del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.

Il relativo importo può essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il committente deve conservare le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro, copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo) o la documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico). E deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000) che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

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Immobili di interesse storico o artistico in locazione

C’è una precisazione utile in considerazione delle novità introdotte con il dl 16/2012 (semplificazioni fiscali), che ha modificato il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione a partire dal periodo di imposta 2012. La precisazione riguarda l’acconto IRPEF 2012.

Per calcolarlo, il contribuente deve determinare l’imposta 2011 come sarebbe risultata applicando le nuove regole del decreto di semplificazione fiscale. Quindi deve:

  • ridurre il proprio reddito complessivo relativo all’anno 2011 – indicato nel rigo 11 del prospetto di liquidazione 730/3 del modello 730/2012 o nel rigo RN1, colonna 5, del modello UNICO PF 2012 – di un importo pari al reddito del fabbricato di interesse storico o artistico locato, corrispondente alla rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
  • determinare il reddito del fabbricato in base alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 16 del 2012 (il maggiore importo che risulta dal confronto tra rendita catastale effettiva dell’immobile rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso);
  • sommare il risultato di queste due operazioni (reddito del fabbricato + reddito complessivo 2011 ridotto).

Si tratta di un’operazione che porta a un reddito “virtuale” (che cioè serve solo a determinare l’acconto 2012, perché il trattamento fiscale relativo al 2011 rimane invariato).

Nel caso in cui il contribuente abbia già calcolato l’acconto senza tener conto delle nuove disposizioni (la legge di conversione del decreto di semplificazione fiscale n. 44 del 2012 è entrata in vigore il 29 aprile 2012, dunque a “campagna dichiarativa” già iniziata), può versare la differenza entro il 30 novembre 2012 (il termine per la seconda rata di acconto IRPEF), senza applicazione di sanzioni. Sull’importo sono dovuti gli interessi del 4% annuo.
Facciamo un esempio.

Acconto IRPEF calcolato senza tener conto delle nuove disposizioni:
(metodo storico)

  • Differenza (rigo 57 del 730/3 2012 o rigo RN33 di UNICO PF 2012) = 500 euro
  • Acconto IRPEF 2012 (vedi pag. 7 istruzioni UNICO PF 2012) = 480 euro
  • Prima rata acconto (trattenuto dalla retribuzione di competenza del mese di luglio o da versare entro il 18 giugno con possibilità di rateazione) 39,6% di 500 euro = 198 euro
  • Seconda rata acconto (trattenuto o da versare entro il 30 novembre, non rateizzabile) 56,4% di 500 euro = 282 euro

Acconto IRPEF calcolato con le nuove regole:

  • Differenza = 1.500 euro
  • Acconto IRPEF 2012 = 1.440 euro
  • Prima rata di acconto (39,6% di 1.500 euro) = 594 euro
  • Seconda rata di acconto (56,4% di 1.500 euro) = 846 euro

Quota acconto IRPEF che può essere versata entro il 30 novembre 2012:

Per ottenerla, bisogna sottrarre a 594 euro (primo acconto correttamente ricalcolato) i 198 euro (primo acconto calcolato con il metodo storico). Il risultato è uguale a 396 euro, che possono essere versati entro il 30 novembre 2012 senza pagare sanzioni, tramite il modello F24.

Questo vale anche per i soggetti IRES.

Addizionali IRPEF e cedolare secca

Per determinare le soglie di esenzione dal pagamento delle addizionali regionali e comunali IRPEF  commisurate al reddito, bisogna considerare anche il reddito assoggettato alla cedolare secca (che invece è escluso dal reddito complessivo ed è quindi ininfluente nello stabilire l’aliquota IRPEF).

Anche qui, un esempio.

Imponibile addizionale comunale (rigo RV1 del modello UNICO PF 2012): 8mila euro.
Base imponibile cedolare secca (righi RB10, col. 13 + RB10, col. 14): 3mila euro.
Esenzione deliberata dal Comune per redditi fino a 10mila euro.
Aliquota deliberata dal Comune: 0,6%.

Niente esenzione, perché l’imponibile dell’addizionale aumentato dell’imponibile per cedolare secca (8.000 + 3.000 = 11.000) è superiore alla soglia di esenzione prevista dal Comune.

L’aliquota dello 0,6% si applica sull’imponibile pari a 8mila euro.