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Regime dei Minimi e determinazione del reddito

di Nicola Santangelo

Pubblicato 4 Giugno 2014
Aggiornato 4 Aprile 2016 13:07

La determinazione del reddito per i contribuenti che aderiscono al Regime dei Minimi: come valutare plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite fiscali.

Il reddito dei Contribuenti Minimi si determina secondo il criterio di cassa: vuol dire che contribuiscono alla sua formazione tutti i ricavi e i compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta e le spese relative all’esercizio dell’attività d’impresa o della professione sostenute nello stesso periodo.

Requisiti di accesso al Regime dei Minimi

Plusvalenze e Minusvalenze

Ai fini della formazione del reddito assumono rilevanza anche le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Non vi contribuiscono, invece,  le quote di ammortamento e la valutazione delle rimanenze finali. A tal proposito è bene precisare che in caso di acquisto di un bene strumentale nel corso del Regime dei Minimi, il costo è deducibile nell’esercizio d’impresa. Di contro la plusvalenza derivante dalla vendita del bene, pari all’intero corrispettivo ricevuto dall’acquirente, è interamente tassato. Per i beni già in possesso dei soggetti che aderiscono al Regime dei Minimi la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze avverrà secondo i criteri ordinari, tenendo conto degli ammortamenti effettuati fino all’entrata nel regime agevolato. La plusvalenza e la minusvalenza, pertanto, saranno determinate dalla differenza tra il valore conseguito e il costo non ammortizzato risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime dei minimi.

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Rimanenze finali

Per quanto riguarda le rimanenze finali, vero è che non contribuiscono alla formazione del reddito, tuttavia è bene precisare che i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le rimanenze finali riferite all’esercizio precedente a quello in cui decorre il Regime dei Minimi. Questo vuol dire che, se l’ingresso nel regime avviene nell’anno n, per la determinazione del reddito occorre far riferimento al valore dei componenti positivi al netto delle rimanenze finali dell’anno n-1. Se le rimanenze finali sono superiori ai componenti positivi, l’eccedenza può essere portata a decremento dei ricavi dell’anno n+1.

Merci

Le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, pertanto dedotto, nel corso dell’applicazione del Regime dei Minimi non assumono rilevanza qualora il contribuente fuoriesca dal regime. Di contro, qualora non sia stato effettuato il pagamento delle merci in rimanenza, le stesse si rileveranno come esistenze iniziali.

Cessione di beni

Sempre ai fini della formazione del reddito, la cessione di beni destinati a consumo personale o familiare dell’imprenditore o dell’esercente l’arte o la professione concorre alla formazione del reddito come componente positivo anche se non risultano effettivamente percepiti ricavi o compensi. Le spese relative a beni ad uso promiscuo e quelle a deducibilità limitata come ad esempio le spese per autovetture e per telefoni cellulari si considerano deducibili nella misura del 50% del costo d’acquisto. Tale percentuale va calcolata sulle spese comprensive dell’Iva indetraibile. Le spese per omaggi, vitto e alloggio sono integralmente deducibili qualora il contribuente riesca a dimostrare l’inerenza con l’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il reddito, così determinato, costituisce base imponibile sulla quale si applica un’imposta sostitutiva del 5%.

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Trattamento delle perdite  fiscali

Le perdite fiscali generate in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel Regime dei Minimi possono essere computate in diminuzione dei redditi da sottoporre a tassazione sostitutiva secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir. Nel caso di perdite fiscali generate nel corso del Regime dei Minimi si potrà computarle in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi successivi e, comunque, non oltre il quinto per l’intero importo che trova capienza in essi.

Nel caso di fuoriuscita dal Regime dei Minimi e, quindi, di ritorno al Regime Ordinario le perdite conseguite all’interno del regime conservano la loro natura di perdite e possono essere riportare e utilizzate all’interno del reddito d’impresa o professionale indipendentemente da quanto previsto dal Tuir. Le nuove regole del Regime Ordinario, infatti, consentono il riporto illimitato delle perdite ma con l’utilizzo nella misura pari all’80% del redditi realizzati.