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Studi di settore 2011 approvati dal MEF

di Alessandro Vinciarelli

Pubblicato 3 Gennaio 2012
Aggiornato 18:15

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i 69 studi di settore applicabili nel periodo d’imposta 2011, che superano quindi la revisione triennale programmata.

Sono 69 gli studi di settore che hanno superato l’esame del ministero dell’Economia e delle Finanze per il periodo di imposta 2011.

Secondo la revisione triennale programmata del ministero, quindi, gli studi di settore sono ancora rappresentativi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono e possono essere applicati per la dichiarazione dei redditi annuale.

A sancirlo è l’ultima Gazzetta Ufficiale del 2011, la n. 304 del 31 dicembre, che contiene quattro distinti per i quattro diversi comparti delle attività professionali, delle manifatture, dei servizi e del commercio.

Nello specifico, dei 69 studi 17 riguardano i servizi, 18 le manifatture, 6 le attività professionali, 28 il commercio.

La revisione triennale, prevista dalla legge 146/1998, è stata realizzata sulla base di informazioni ottenute da fonti pubbliche, come ad esempio le banche dati e le ricerche Istat e Banca d’Italia, e da fonti specifiche, come riviste specializzate e pubblicazioni dei principali istituti di ricerca.

Si mantengono quindi gli studi di settore già in vigore del 2008, che sono considerati attendibili e non colpiti da eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico.

Studi di settore per ex minimi

Ricordiamo che dal 2012 sono chiamati ad applicare gli studi di settore anche gli ex minimi, ossia coloro che dal primo gennaio sono fuoriusciti dal regime dei minimi in quanto privi di tutti i requisiti imposti dal nuovo regime contabile agevolato che ha riformato quello precedente dando priorità alle nuove attività di impresa e all’imprenditoria giovanile.

La riforma del regime dei minimi 2012 prevede infatti che i beneficiari non abbiano avviato un’attività d’impresa nei tre anni precedenti, se non intesa come praticantato ai fini di un iscrizione ad un ordine o albo per l’esercizio di arti o professioni.