Secondo il decreto sviluppo il contribuente non è tenuto a fornire informazioni che sono già in possesso del fisco o degli enti previdenziali, o che possono essere acquisite da altre amministrazioni. Viene imposto infatti alle agenzie fiscali di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni al fine di acquisire dati favorendo la riduzione degli adempimenti per cittadini e imprese.
Una volta concluso l’accertamento con il rilascio della copia del processo verbale di constatazione (PVC), in cui sono riepilogate le operazioni compiute e i rilievi riportati nei processi verbali giornalieri, il contribuente ha 60 giorni di tempo per sottoporre agli uffici degli impositori osservazioni e richieste, esercitando il proprio diritto di difesa.
Alla scadenza viene rilasciato l’avviso di accertamento. Nel caso in cui gli uffici non attendano la scadenza dei 60 giorni (come avviene spesso a fine anno, quando può esserci prescrizione del reato), è bene che il contribuente faccia notare il fatto in sede di contenzioso, eccependo la validità dell’atto, richiamando anche il mancato rispetto del principio correttezza, affidamento e buona fede previsto dall’art. 10 della legge 212/2000.
Le norme introdotte dal decreto sviluppo hanno facilitato l’accesso presso gli intermediari finanziari al fine di reperire notizie utili e dati sensibili a Guardia di finanza e agenzia delle Entrate e allargato la platea dei soggetti coinvolti, costituiti ora da banche, Poste e tutti gli intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e organismi d’investimento collettivo del risparmio che hanno omesso di rispondere alle richieste dell’amministrazione o hanno fornito notizie dalla correttezza dubbia. In questi casi gli uffici possono decidere di verificare autonomamente la veridicità delle informazioni fornite.
Tutti i rapporti possono essere oggetto d’indagine: aperture, variazioni, chiusure di conti, libretti o depositi, o singole operazioni, contratti per cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti, operazioni finanziarie e operazioni riferite a servizi accessori. Qualsiasi prelievo o versamento non iscritto nelle scritture contabili è considerato ricavo o compenso e il soggetto interessato è tenuto a fornire le dovute spiegazioni relative alla provenienza o al beneficiario.
Se in precedenza il legislatore aveva previsto che per l’accesso presso gli intermediari finanziari da parte di funzionari e militari della Guardia di finanza fosse necessaria, rispettivamente, l’autorizzazione dell’Ispettore compartimentale e del comandante di Zona, la nuova norma richiede l’autorizzazione del Direttore centrale dell’accertamento o del Direttore regionale nel caso dell’agenzia delle Entrate e del Comandante regionale per le Fiamme Gialle.
Gli accessi devono avvenire in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, ispezioni e rilevazioni devono essere effettuate in presenza del responsabile della sede o dell’ufficio o in presenza di un suo delegato, il soggetto interessato dalle indagini deve essere immediatamente informato.
La legge sottolinea anche l’importanza dell’acquisizione e del trattamento dei dati nel rispetto della riservatezza, e definisce la qualifica necessaria ai funzionari per effettuare i controlli: qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario nel caso dell’agenzia delle Entrate e ufficiale di grado non inferiore a capitano nel caso della Guardia di finanza.