È soggetta a IVA qualunque cessione di beni (comprese le importazioni) e prestazione di servizi effettuate nell’esercizio di imprese o arti e professioni. L’imposta colpisce il reale valore aggiunto e, per tale motivo, non può essere considerata come una tassa sul reddito delle società.
L’articolo 37, comma 15 del decreto legge n. 223/2006 introduce un nuovo regime IVA denominato “regime della franchigia” che svincola dall’imposta tutti quei contribuenti che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari inferiore a 7mila euro.
Per le imprese che realizzano vendite, la maturazione del debito nei confronti dell’Erario avviene al momento della cessione dei beni o della consegna/spedizione, mentre per le prestazioni di servizi avviene al momento del pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, per cessioni di beni o prestazioni di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni si ha la facoltà di emettere fatture con IVA ad esigibilità differita al momento della riscossione, mentre il credito IVA sorgerà nel momento in cui avviene la contabilizzazione di una fattura di acquisto.
Con il Decreto Anticrisi questa soluzione – ormai nota come IVA per cassa – è stata estesa a tutte le aziende che «nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare« un volume d’affari non superiore ai 200mila euro.
Qualora l’IVA a debito risulti essere inferiore all’IVA a credito, la società, in alternativa a computare l’importo in detrazione il mese successivo, potrà richiedere un rimborso infrannuale del credito IVA.
La richiesta (semplificata con la Finanziaria 2008) deve essere inoltrata, esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese successivo a quello della maturazione del credito.