L’articolo 7-sexies prevede specifici criteri di territorialità in relazione ad alcune tipologie di prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi.
In materia di prestazioni di trasporto di beni sono stabiliti trattamenti differenti poiché nelle prestazioni di trasporto intracomunitario la tassazione avviene in Italia se la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; per le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario la tassazione avviene in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
Per le seguenti tipologie di servizi, qualora resi a committenti non soggetti passivi, l’articolo 7-sexies ripropone la disciplina già vigente: i servizi di lavorazione, nonché le perizie, relativi a beni mobili ed i servizi accessori ai trasporti rilevano se sono eseguiti nel territorio dello Stato; i servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti fuori della Comunità rilevano se sono resi a committenti privati domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.
L’articolo 7-septies, inoltre, considera non rilevanti agli effetti dell’imposta le seguenti categorie di prestazioni, rese nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori Comunità: prestazioni di servizi relative a cessioni dei diritti d’autore e simili; prestazioni pubblicitarie; prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, e quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; messa a disposizione del personale.
E poi ancora: prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; servizi prestati per via elettronica; prestazioni di servizi inerenti l’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui ai precedenti punti.
(Fine prima parte)