Qualora la valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto generi plusvalenze è necessario accantonare l’importo a riserva non distribuibile.
L’articolo 2426 prescrive il trattamento contabile della plusvalenza sulle partecipazioni sorte tra la chiusura dell’esercizio in cui è stata iscritta la partecipazione e la chiusura dell’esercizio successivo. Negli esercizi successivi le eventuali plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte in una riserva non distribuibile.
L’articolo 2357-ter dispone, inoltre, l’obbligo di costituire una riserva indisponibile di importo pari quello delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio e di mantenerla finché le azioni stesse non vengono trasferite o annullate.
Le riserve statutarie trovano fondamento nelle disposizioni dello statuto societario, che ne prevede condizioni, vincoli e modalità di formazione e movimentazione.
Altri tipi di riserve individuabili sono: straordinaria, creata senza scopo preciso (l’assemblea può infatti determinare una specifica destinazione che può variare i qualsiasi momento); per rinnovo impianti e macchinari, nella prospettiva di una sostituzione delle immobilizzazioni materiali; per acquisto azioni proprie; di azioni della società controllante; da rivalutazione delle partecipazioni; da riduzione capitale sociale; di avanzo di fusione; di contributi in conto capitale; da condono fiscale; di utili su cambi.
Ciascun socio ha diritto di percepire gli utili generati, è nullo il patto (chiamato “leonino”) con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili (o perdite). L’utile è il risultato netto del periodo ed è indicato anche nel conto economico.
Gli utili conseguiti dalla società vengono solitamente distribuiti proporzionalmente alle azioni possedute o alla quota di competenza di ciascun socio. È vietata la ripartizione degli utili nei casi in cui risulti una perdita in bilancio del capitale sociale, a meno che quest’ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti contestualmente alla quota di ciascun socio devono essere indicate nell’atto costitutivo. Ai sensi dell’articolo 2413 del codice civile, se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria o le riserve diminuiscono a causa delle perdite, non è possibile distribuire utili fino a quando l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non sia pari alla metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.
La distribuzione degli utili è deliberata dall’assemblea. Se in bilancio sono presenti costi di impianto e ampliamento non possono essere distribuiti dividendi qualora le riserve disponibili non siano sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzato.
Gli utili non distribuiti o che non vanno a costituire riserve e le perdite non coperte da riserve si riportano all’anno successivo e rappresentano i cosiddetti utili (perdite) a nuovo.