Il reddito d’impresa dei soggetti che sono ammessi al regime di contabilità semplificata, e non hanno optato per il regime ordinario, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali.
Le variazioni delle rimanenze finali dei beni rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell’esercizio. Secondo quanto disposto dal TUIR, le rimanenze finali sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello risultante dall’applicazione dell’articolo 92.
Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo.
Il TFR, riconosciuto al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, prevede un accantonamento annuale. La disciplina che regolamenta il trattamento di fine rapporto è contenuta nell’articolo 2120 del codice civile.
Al 31 dicembre di ogni anno l’impresa, oltre ad accantonare la quota di competenza, dovrà considerare la rivalutazione del fondo mediante l’applicazione di un tasso fisso pari a 1,5% maggiorato di un tasso pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre del precedente anno.