Per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare è prevista una specifica tariffa incentivante di importo decrescente e di durata tale da garantire un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio erogata direttamente dal GSE, il Gestore del Sistema Elettrico.
Ai fini fiscali, la tariffa incentivante sarà irrilevante se il soggetto percettore è: imprenditore agricolo, società semplice, ente non commerciale, società agricola (srl, snc sas e soc. cooperativa che opta per la tassazione del reddito catastale) titolare di reddito agrario.
Sarà rilevante come contributo in conto esercizio se il percettore è imprenditore agricolo persona fisica, ente non commerciale o società semplice che produce e cede energia fotovoltaica. Vi sono casi in cui la tariffa incentivante è interamente rilevante, ossia quando è percepita da società agricole che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale.
La tariffa incentivante è soggetta a ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto, applicata ai contributi corrisposti alle imprese agricole costituite sotto forma di società di persone, oltre che di capitali, in quanto i redditi da esse prodotti sono considerati redditi d’impresa.
Ai fini IVA, la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta mentre la cessione di energia è soggetta a IVA ordinaria del 20% ridotta al 10% se effettuata, fra gli altri, per uso domestico.
Ai fini IRAP, è opportuno precisare che sono da assoggettare nella misura dell’1,9%, per il valore della produzione riferito all’attività svolta entro i limiti stabiliti nell’articolo 32 del TUIR; nella misura ordinaria del 3,9%, per il valore della produzione che eccede i sopra richiamati limiti.