Tratto dallo speciale:

Professionisti: IRAP e gestione studio

di Francesca Vinciarelli

26 Giugno 2015 12:29

La sentenza della Cassazione che chiarisce quando è soggetto ad IRAP il professionista che affida la gestione dello studio a terzi.

È soggetto all’IRAP il professionista che affida la gestione dello studio a terzi, ad esempio una società di servizi. In questi casi risulta irrilevante la mancanza di dipendenti e collaboratori diretti. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12287/2015. Ancora una sentenza in cui la Cassazione si pronuncia sul tema del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dell’IRAP nel caso in cui libero professionista affidi all’esterno la gestione del proprio studio professionale, erogando elevati compensi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività.

=> Esenzione IRAP: quando c’è autonoma organizzazione

Ricordiamo che la presenza di un’autonoma organizzazione rappresenta il presupposto per l’applicazione dell’IRAP, ovvero quando il contribuente:

  • è responsabile dell’organizzazione;
  • non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
  • impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività  in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

=> Esenzioni IRAP: sentenza Cassazione

Spetta al contribuente dimostrare di svolgere l’attività professionale da solo. Nel caso in esame l’impiego non occasionale di lavoro altrui, come più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, fa sì che il professionista sia soggetto ad IRAP per le prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività: avendo erogato elevati compensi a terzi risulta indifferente il mancato impiego di personale dipendente. Riassumendo: è soggetto ad IRAP il professionista che impiega stabilmente una società di servizi retribuita, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni per la tenuta dei propri clienti, funzionale all’attività di consulenza fiscale e societaria.

.