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Ritenute d’acconto scomputabili anche senza CU

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 19 Maggio 2015
Aggiornato 10 Aprile 2017 10:28

Ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e d’impresa: come scomputarle in assenza della Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto d’imposta.

Le ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo e d’impresa sono scomputabili dall’IRPEF, anche se il committente non rilascia la Certificazione Unica (CU, che ha sostituito il CUD) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le modalità di scomputo dall’IRPEF delle ritenute alla fonte a titolo di acconto per le persone fisiche seguono le regole stabilite nell’articolo 22 del TUIR. Ovviamente il contribuente deve fornire altri elementi di prova, come la fattura emessa e l’estratto conto bancario che testimonia il pagamento, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E/2009).

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A chiarire tale procedura è stato il sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze, Enrico Zanetti, in risposta ad un’interrogazione in Commissione Finanze alla Camera presentata da Girolamo Pisano (M5S). Questo almeno finché i dati delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770 trasmessi dai sostituti d’imposta non saranno visibili nel Cassetto fiscale. Da quel momento in poi, accedendo alle proprie informazioni, i contribuenti potranno avere un quadro completo delle ritenute subite e sopperire a eventuali carenze documentali secondo le modalità stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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Zanetti ha, in ogni caso, definito non applicabile la soluzione proposta di trasferire l’obbligo di versamento della ritenuta al contribuente percettore della somma perché in questo modo si «vanificherebbe la finalità di contrasto all’evasione fiscale».