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TFR anticipato: piccole imprese escluse dai benefici fiscali

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Novembre 2014
Aggiornato 11 Novembre 2014 09:50

Le imprese sotto i 50 dipendenti che chiedono il finanziamento bancario per versare il TFR anticipato in busta paga ai lavoratori perdono alcune agevolazioni della Legge sulla Previdenza Complementare: ecco quali.

TFR legge di stabilità

Il TFR in busta paga non è a costo zero per tutte le PMI: le imprese con meno di 50 dipendenti perdono alcune agevolazioni sull’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto  nel momento in cui lo anticipano ricorrendo al credito bancario, secondo i dettami della Legge di Stabilità (articolo 6, comma 4).  A venire meno è la deduzione del 6% sulla quota di TFR annualmente destinata a forme pensionistiche complementari, nonché il mancato esonero dello 0,28% sul versamento dei contributi sociali per ciascun lavoratore. Le agevolazioni sono misure compensative previste dai commi 1 e 3, articolo 10, Dlgs 252/2005 (legge sulla previdenza complementare).

=> Scarica il Testo della Legge di Stabilità 2015

Il rincaro per le PMI

Sul TFR anticipato le PMI sono state critiche fin da subito, in primis per il timore di versare somme che di fatto rappresentano un investimento a medio termine (se il dipendente lascia il TFR in azienda). Alla richiesta di non pesare sui bilanci il Governo ha risposto prevedendo il finanziamento bancario garantito: la somma da anticipare viene erogata dalla banca, con una remunerazione pari a quella che ottiene il lavoratore quando incassa il TFR.

=> TFR anticipato, il meccanismo nella Legge di Stabilità 2015

Agevolazioni perse

L’erogazione anticipata del TFR tramite ricorso al finanziamento bancario, pur non comportando costi “attivi” ha tuttavia effetto su agevolazioni prima riconosciute. In base alla Legge di Stabilità, ai datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che scelgono di far finanziare alla banca l’anticipo del TFR:

“non si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 10, commi 1 e 3» del Dlgs 252/2005”.
  • Il comma 1 prevede la deduzione del 4% sul TFR annualmente destinato alla previdenza complementare o accantonato, percentuale che sale al 6% per le aziende sotto i 50 dipendenti. Questa agevolazione, in base alla Legge di Stabilità, resta solo per i datori di lavoro sopra i 50 dipendenti e per quelli che, pur avendo un numero maggiore di dipendenti, non ricorrono al finanziamento bancario (e che quindi versano il TFR anticipato direttamente).
  • L’altra agevolazione che salta è quella prevista dal comma 3, l’esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura dello 0,28% per ogni lavoratore: anche qui, resta invece per le grandi aziende sopra i 50 dipendenti e quelle più piccole che non chiedono il finanziamento bancario.

Resta, invece, per tutti, l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia in relazione al TFR maturando, contributo pari allo 0,20% (che sale allo 0,40% per i dirigenti industriali).

Altri punti critici

L’anticipo del TFR è tra le misure più discusse di questa Legge di Stabilità, anche per altri motivi. Il lavoratore che sceglie di farsi versare la liquidazione (mensilmente, da marzo 2015 a giugno 2018), paga più imposte perché applica la tassazione ordinaria invece di quella separata prevista per il TFR, rischiando anche di vedersi alzare l’imponibile IRPEF e quello valido ai fini ISEE.

=> TFR in busta paga, si perde il 10% dei risparmi

Ci sono infine riserve legate agli effetti che la misura è destinata ad avere sulla previdenza complementare (espresse anche dalla Banca d’Italia nel corso dell’audizione parlamentare sulla manovra), perché possono scegliere di farsi anticipare la liquidazione anche coloro che oggi versano il TFR ai fondi per la pensione integrativa.