Bilancio abbreviato: limiti e requisiti

di Nicola Santangelo

10 Dicembre 2015 09:45

Bilancio abbreviato o in forma ordinaria? Ecco come rispondere agli imprenditori border-line con i limiti normativi imposti sulla sua redazione.

Partendo dal presupposto che è sempre possibile redigere il bilancio in forma ordinaria, gli imprenditori preferiscono il bilancio abbreviato in quanto più agevole, in virtù dei seguenti vantaggi: meno dati da esporre e dettagli in nota integrativa; maggiori possibilità di aggregazione dei valori contabili; esonero dalla redazione della relazione sulla gestione. Per capire se si hanno i requisiti di legge, occorre verificarne i dati nell’anno in corso e di quelli precedenti.

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Requisiti bilancio abbreviato

La normativa individua il momento in cui le società possono cominciare a redigere il bilancio abbreviato e in cui riprendere a presentare quello in forma ordinaria. L’articolo 2435-bis del Codice Civile stabilisce infatti che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale: € 4.400.000;
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

I dati da considerare ai fini della predisposizione del bilancio abbreviato risultano dai bilanci approvati, mentre non possono avere valenza quelli contenuti nei progetti di bilancio predisposti dagli Organi Amministrativi.

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Calcolo dei limiti

1. Ai fini del calcolo del totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale occorre tenere conto delle seguenti voci:

  • immobilizzazioni;
  • attivo circolante;
  • ratei e risconti con separata indicazione del disaggio su prestiti;
  • crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata.

2. Per quanto riguarda i ricavi occorre tenere conto di quanto esposto nella voce A1 del Conto Economico, con esclusione delle altre voci di ricavo comprese nella classe A:

  • variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  • variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
  • incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
  • altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

3. Il valore da considerare in merito al numero dei lavoratori è quello risultante dalla media dei dipendenti che la società ha avuto nel corso dell’anno. Se, ad esempio, la società Alfa SpA ha avuto 60 dipendenti per i primi tre mesi e 45 nei mesi restanti, il valore medio è dato dalla formula (60 * 3 + 45 * 9) / 12 = 48,75

Bilancio abbreviato: Stato Patrimoniale

Il bilancio abbreviato si riflette nello Stato Patrimoniale poiché permette di comprendere solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 del Codice Civile con le lettere maiuscole e i numeri romani. Sono inoltre possibili alcuni raggruppamenti:

  • le voci “A – Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti” e “D – Ratei attivi” possono essere comprese nella voce “C.II – Crediti dell’attivo circolante”;
  • dalle voci “B.I – Immobilizzazioni immateriali” e “B.II – Immobilizzazioni materiali” dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
  • la voce “E – Ratei e risconti passivi” può essere compresa nella voce “D – Debiti”;
  • nelle voci “C.II – Crediti dell’attivo circolante” e “D – Debiti” devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Bilancio abbreviato: Conto Economico

In caso di bilancio abbreviato sono consentiti alcuni raggruppamenti del Conto Economico. In particolare, le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione; gli altri costi per il personale senza le distinzioni dei suoi componenti; ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni senza distinguere fra ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni; proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati e rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale e delle svalutazioni partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale. Non è previsto nemmeno l’obbligo di indicare separatamente plusvalenze, minusvalenze e imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi e oneri straordinari.

=> Bilancio: stato patrimoniale e conto economico

Relazione sulla gestione

Chi redige il bilancio abbreviato è esonerato dall’obbligo di redigere la relazione sulla gestione purché in nota integrativa vengano fornite informazioni sulle azioni proprie e su quelle delle società controllanti. Nello specifico, occorre indicare numero e valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti possedute anche per tramite di fiduciarie o interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente nonché il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nel corso dell’esercizio, anche per tramite di fiduciaria o interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.