Rimborso spese telefoniche ai dipendenti

di Anna Fabi

Pubblicato 11 Dicembre 2017
Aggiornato 27 Settembre 2018 10:03

Rimborso spese ai dipendenti per i costi del cellulare concesso come benefit: quando si applica la tassazione IRPEF e casi di esenzione.

Tra le varie misure di welfare che le aziende possono prevedere per i propri dipendenti, uno dei benefit più diffusi è quello del cellulare aziendale. In riferimento alle spese ad esso legale, il datore di lavoro può decidere di pagare direttamente il conto telefonico, oppure di far anticipare la spesa ai dipendenti per poi provvedere a rimborsare il costo sostenuto.

Si tratta di una ipotesi solitamente scelta nei casi in cui l’azienda acconsenta all’utilizzo del cellulare anche per scopi privati, generalmente prevedendo un sistema che permette di calcolare il traffico complessivo delle chiamate private e aziendali, così da rimborsare solo queste ultime.

Ad analizzare il caso di spese anticipate dal dipendente lavoratore per il telefono aziendale e poi rimborsate dall’azienda al dipendente stesso con metodo forfettario è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 74/E/2017, nella quale chiarisce che tali rimborsi vanno tassati ai fini IRPEF come reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR, a meno che non ci rientri in specifici casi di esclusione dalla tassazione dei rimborsi spese per telefoni cellulari concessi come benefit ai dipendenti previsti dalla normativa.

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L’art. 51 comma 1 del TUIR prevede infatti, in relazione al principio dell’onnicomprensività, che tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscano reddito imponibile per il dipendente.

Tra i casi di esclusione dalla tassazione IRPEF per le spese rimborsate in maniera forfettaria contemplati dall’Agenzia delle Entrate vi sono solo quelli in cui il legislatore abbia specificamente previsto un criterio forfetario, o quelli in cui vengono individuati i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro attraverso elementi oggettivi e accertabili tramite apposita documentazione.

Le Entrate ricordano infine che l’Amministrazione Finanziaria con circolare n. 326 del 1997 ha ritenuto, in generale che

“Possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.”.