ZFU Sisma, calcolo agevolazioni

di Barbara Weisz

9 Novembre 2017 14:23

Proroga al 20 novembre per l'esenzione fiscale e contributiva di imprese e autonomi della ZFU Sisma Centro Italia, chiarimenti ministeriali sul calcolo delle agevolazioni.

Imprese e professionisti della ZFU Sisma, la zona franca urbana dei Comuni colpiti dai terremoti in Centro Italia, hanno più tempo per fare domanda di agevolazione: il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso infatti una breve proroga, fornendo anche una serie di chiarimenti sul metodo di calcolo dell’esenzione fiscale e contributiva per i periodi di imposta 2017 e 2018.

=> ZFU Sisma: benefici e domanda

Lo slittamento concede un paio di settimane in più rispetto al precedente termine del 6 novembre. Le domande, che devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli pubblicati sul sito del Ministero (approvati con la circolare dello scorso 15 settembre), vanno inviate entro le ore 12:00 di lunedì 20 novembre.

Beneficiari

Sono ammessi imprese e lavoratori autonomi che hanno un’attività in uno dei Comuni che fanno parte della ZFU Centro Italia (l’elenco è disponibile sul sito del MiSE), o che la aprono entro il prossimo 31 dicembre 2017. L’agevolazione si calcola sempre limitatamente alle attività che si svolgono nella ZFU Sisma, istituita dal decreto 50/2017, che comprende i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo che sono stati colpiti dai terremoti del 26 agosto 2016, dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017.

=> ZFU Sisma, istruzioni MiSE

Agevolazione

Come noto, l’agevolazione consiste in una esenzione dalle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IMU) e dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul lavoro dipendente per i periodi di imposta 2017 e 2018, entro determinati limiti di spesa. Per i lavoratori autonomi, l’agevolazione riguarda solo i contributi previdenziali.

Il modulo di domanda prevede che il richiedente indichi l’importo complessivo dell’agevolazione richiesta, e fornisce un schema di calcolo.

Chiarimenti

Il ministero, con la nuova circolare 163472 del 7 novembre 2017, chiarisce che la formula inserita nel modulo ha lo scopo di orientare il contribuente nella determinazione dell’importo da richiedere, non di vincolarlo. In pratica è un esempio.

«Il carattere orientativo e non vincolante della formula è confermato dall’assenza, nella piattaforma informatica da utilizzare per la presentazione delle istanze, di blocchi nell’inserimento dei dati eventualmente difformi da quelli ricavabili dall’applicazione della formula stessa».

L’obiettivo è che l’agevolazione risulti commisurata alle effettive capacità dell’impresa, evitando un inutile impegno di risorse pubbliche.

Calcolo

La formula di calcolo proposta prevede di sommare IRPEF o IRES, IRAP, IMU e contributi previdenziali, poi moltiplicare il risultato per due.
I singoli dati vanno calcolati nel seguente modo.

  • IRPEF o IRES: il maggiore tra gli importi delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta 2016 e 2015;
  • IRAP: il maggiore tra gli importi dell’imposta regionale attività produttive relativi ai periodi d’imposta 2015 e 2016;
  • IMU: importo dell’imposta municipale propria dovuta, con riferimento al periodo d’imposta 2016, con riferimento agli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dal medesimo soggetto per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • Contributi previdenziali: il maggiore tra l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai periodi 2015 e 2016.

Le nuove imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno iniziato da poco l’attività, e quindi non riescono a calcolare l’agevolazione sulla base delle tasse dei periodi 2015 e 2016, perché non risultano significativi,  determinano l’importo dell’agevolazione sulla base di una realistica e congrua stima del carico fiscale e contributivo per i periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni.

La circolare del 7 novembre chiarisce che quest’ultima fattispecie (periodi di imposta precedenti non significativi) è senz’altro riferibile anche al caso di imprese già avviate e mature, che prevedono di aumentare i livelli occupazionali nei periodi 2017 e 2018, e che quindi non ritengono significativi i dati dei periodi di imposta precedenti.

In questo caso, possono quantificare l’importo dell’agevolazione basandosi sia sugli importi delle imposte e dei contributi dei precedenti periodi d’imposta, sia tenendo conto delle previsioni – congrue e realistiche – di sviluppo, anche occupazionale, riferite ai periodi d’imposta 2017 e 2018.

MiSE