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Leasing postumo agevolato

di Noemi Ricci

Pubblicato 31 Ottobre 2017
Aggiornato 18:24

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo le possibilità di accedere alle maggiorazioni di deducibilità (iper e super ammortamento) in caso di leasing postumo.

Con la Risoluzione n. 132/E/2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce un’interessante chiarimento in merito alla possibilità di fruire delle maggiorazioni previste dal superammortamento e dall’iperammortamento anche nel caso in cui il contribuente abbia optato per l’acquisizione del bene in locazione finanziaria successivamente alla data del 31 dicembre 2017 e dopo aver effettuato l’ordine e il versamento dell’acconto minimo ad un soggetto diverso dal locatore (leasing postumo). In particolare le Entrate confermano la possibilità di fruire del beneficio nel caso in cui gli investimenti in beni strumentali siano stati prenotati tramite il versamento di un acconto al fornitore del 20% entro il 31 dicembre 2017.

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Il chiarimento delle Entrate arriva in risposta ai numerosi dubbi sollevati in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), in tema di super e iper ammortamento. In particolare veniva chiesto all’Agenzia se la proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) rientrassero anche gli investimenti in leasing effettuati dagli investitori effettuando l’ordine entro il 31 dicembre 2017, con relativa accettazione da parte del fornitore e versamento di un acconto del 20% del costo di acquisizione per “bloccare” il bene, per poi successivamente a tale data procedere con una delle seguenti opzioni:

  1. acquisizione diretta dal fornitore;
  2. acquisizione tramite locazione finanziaria a seguito dell’acquisto del bene da parte di una società di leasing. In quest’ultimo caso l’investitore potrebbe alternativamente:
    • compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo;
    • ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.

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Nel caso dell’opzione 1 l’investitore può sicuramente usufruire del beneficio in quanto i requisiti minimi previsti dalla legge (relativi all’ordine e all’acconto minimo) risultano verificati. Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2017 ha infatti prorogato il super ammortamento e l’iper ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Le Entrate confermano la possibilità si fruire del beneficio anche nel caso dell’opzione 2 a fronte del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi affermato nella circolare n. 4/E del 2017 (paragrafo 5.3) e del fatto che in questa ipotesi, alla data prevista dalla norma, esistono sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore richiesto dalla legge.

Secondo il parere delle Entrate, risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone. Nell’ipotesi di restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato la maggiorazione potrà essere fruita a patto che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari all’acconto del 20% e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

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