Calcolo TARI su più utenze

di Noemi Ricci

Pubblicato 20 Ottobre 2017
Aggiornato 31 Ottobre 2017 18:14

Il Governo chiarisce le modalità di calcolo della quota variabile della TARI in caso di immobile con pertinenze situate nello stesso Comune.

Chiarite da parte del sottosegretario all’Economia e Finanze, Baretta Pier Paolo, in risposta ad un’interrogazione parlamentare (n. 5-10764), le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti: la parte variabile della deve essere computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze situate nello stesso Comune.

Il riferimento normativo è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti) che, con le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’articolo 5, illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche» ed il «Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», redatto dal dipartimento delle finanze e da StudiareSviluppo.

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Il dubbio sul calcolo della quota variabile della tassa sui rifiuti sollevato dal Movimento 5 Stelle e presentato da L’Abbate Giuseppe nasceva dalla constatazione che alcuni Comuni in caso di utenza domestica costituita da più superfici (garage, cantina e quant’altro) calcolassero la quota variabile della TARI moltiplicandola sia in relazione all’immobile che alle pertinenze, determinando così una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.

Il MEF conferma dunque che è quest’ultima la procedura corretta: il calcolo della quota variabile della TARI per le utenze domestiche va effettuato una sola volta, prendendo in considerazione l’intera superficie dell’utenza formata dalla somma della parte abitativa e delle eventuali pertinenze situate nello stesso Comune, essendo l’utenza domestica riferita alla medesima famiglia.

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Nella propria risposta, il Governo richiama quanto indicato nell’articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche:

“Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche».

La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un Comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.

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Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell’interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune”.

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