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Benefit e premi in dichiarazione dei redditi

di Anna Fabi

Pubblicato 12 Giugno 2017
Aggiornato 2 Ottobre 2018 12:43

Benefit come premio di risultato ma senza i requisiti per la detassazione? Scatta l'imposta ordinaria con relativa dichiarazione tra i redditi.

I benefit in sostituzione dei premi di produttività sono esentasse solo nel caso in cui il dipendente abbia tutti i requisiti previsti, in caso contrario vanno sottoposti a tassazione ordinaria: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 67/E. Si tratta, lo ricordiamo, della retribuzione premiale regolata dai commi 182-190 della Legge di Stabilità 2016 (208/2015), che prevede la tassazione agevolata al 10% per i premi di risultato e la possibilità, su richiesta del dipendente, di fruire di queste somme sotto forma di benefit aziendali esentasse, purchè sussistano però i medesimi requisiti reddituali.

=> Premi di produttività: tutte le regole

Requisiti

In pratica, il dipendente deve avere un reddito massimo di 50mila euro annui e l’importo dei premi non può superare i 2mila euro, che salgono a 2mila 500 nel caso delle imprese che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Attenzione: se il datore di lavoro riconosce comunque i benefit alternativi ai premi senza che il lavoratore ne abbia i requisiti, il contribuente dovrà pagarne le relative tasse.

=> Welfare aziendale: premi e benefit in busta paga

Imposizione fiscale

In questo caso, bisogna fare attenzione alla compilazione della dichiarazione dei redditi, 730/2017 oppure Redditi 2017. I modelli prevedono campi diversi per l’indicazione dei premi di risultato in denaro (soggetti a tassazione agevolata del 10%) e i benefit detassati, perché nel caso in cui il contribuente scelga comunque la tassazione ordinaria ritenendola più favorevole, la procedura di liquidazione del 730 (o il software nel caso del modello Redditi) farà confluire nel reddito complessivo solo i compensi e non i benefit (che non concorrono alla formazione del reddito).

Se però non c’è diritto all’agevolazione (cioè se i benefit sono stati riconosciuti dal datore di lavoro a un dipendente che non aveva i requisiti per accedere al premio di produttività), scatta l’applicazione della tassazione ordinaria ai benefit, segnandoli nei campi delle somme soggette a imposta sostitutiva.

Compilazione modelli

  • Nel 730, quadro C, rigo C4, colonna 3, denominata “Somme imposta sostitutiva”. Non va poi inserito l’imposto nella successiva colonna 5 (denominata “benefit”), mentre si barra la colonna 6 del rigo C4, “tassazione ordinaria”. In questo modo, l’intero importo che risultata nella casella “Somme imposta sostitutiva”, comprensivo di benefit, viene sottoposto a tassazione ordinaria.
  • In Redditi Persone Fisiche l’importo va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (“somme imposta sostitutiva”), barrando la colonna 6 (tassazione ordinaria) nel rigo RC4.

Attenzione: i contribuenti che presentano la dichiarazione precompilata, troveranno queste somme nello spazio dedicato ai benefit esentasse, e dovranno quindi modificare la dichiarazione seguendo le istruzioni sopra riportate. Nel caso in cui abbiamo già trasmesso la dichiarazione e si trovino nella situazione di dover effettuare una correzione, possono annullare il 730 già inviato fino al prossimo 20 giugno e presentare una nuova dichiarazione entro il 24 luglio 2017.

Detassazione 2017-2018

Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2017 ha ampliato la tassazione agevolata dei premi di risultato a redditi fino a 80mila euro, per importi fino a 3mila euro, elevabili a 4mila euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori all’organizzazione del lavoro. Attenzione: questo riguarda i premi di risultato 2017, non quelli erogati nel 2016, che vanno inseriti nelle dichiarazioni dei redditi 2017 in base alle regole previste dalla manovra 2016 sopra riportare.

In parole semplici: se un lavoratore rientra nei nuovi requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2017 per la tassazione agevolata dei premi di produttività (ad esempio, guadagna 60mila euro), applicherà la detassazione ai benefit 2017, non a quelli incassati nel 2016 (anno nel quale il reddito massimo era a 50mila euro).