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Concordato dei piccoli, alternativa alla rottamazione

di Noemi Ricci

Pubblicato 26 Aprile 2017
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:58

Terminata la rottamazione delle cartelle, resta l'opzione del Concordato dei piccoli per insolvenze e sovraindebitamento di privati e imprese: costi e precedura.

La possibilità di accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal Decreto Fiscale 193/2016 è terminata il 21 aprile 2017, ma non si tratta dell’unica possibilità che hanno i contribuenti per estinguere le somme a ruolo senza pagare interessi e sanzioni aggiuntive. Un’altra opzione infatti esiste: il cosiddetto Concordato dei piccoli, che consente di far fronte ai debiti con il Fisco in modo coerente con le proprie risorse, ma che per la sua complessità è poco conosciuto.

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Concordato dei piccoli: cos’è

L’articolo 15 della Legge 3/2012 prevede la costituzione degli Occ (Organismi di composizione della crisi, il Regolamento contenente i requisiti per gli Occ è nel DM Giustizia n.202 del 24 settembre 2014, in vigore dal 2015) – Enti Pubblici, Camere di Commercio, Ordini Professionali – volti a supportare i debitori non fallibili, ossia coloro i quali per legge non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.

Quel che informalmente viene definito come “concordato dei piccoli”, è dunque accessibile i chi si trova in stato di insolvenza ma non può né fallire né avvalersi di altre procedure concorsuali per dilazionare i debiti e abbatterli parzialmente tramite accordo con i creditori.

Si tratta dunque di una opzione a disposizione di persone fisiche, autonomi, anche professionisti, esercenti e artigiani, titolari di piccole imprese che non superino le soglie patrimoniali e di ricavi annui che rendono fallibile l’attività, imprese agricole, start up ed enti no-profit.

La procedura prevede che il contribuente si rivolga dunque ad un Organismo di composizione delle crisi (Occ), che nomina – in alternativa ad un presidente del tribunale – un professionista (avvocato, commercialista, notaio) con lo scopo di aiutare il debitore a trovare la soluzione migliore per mettersi in regola (stralci, dilazioni di pagamento, concessione di garanzie, cessioni di credito ed altre misure) con la garanzia dell’omologazione della sezione fallimentare del Tribunale.

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Procedure attivabili

  • Piano del consumatore: proposta di rateizzazione debiti, deve essere approvata mediante omologa del giudice (entro sei mesi).
  • Accordo per enti e imprese non fallibili: deve essere accettato da giudice e creditori del 60% dei debiti.
  • Liquidazione: patrimonio venduto da un liquidatore nominato dal tribunale, per pagare i debiti.

Le spese fisse prevedono un pagamento iniziale di 98 euro alla nomina del professionista e di altri 98 euro alla scelta della soluzione, più tutti i costi del professionista (richiesti per valutare il caso).

I numeri

I costi per il lavoro dei professionisti e la complessità delle procedure percorribili sembrano scoraggiare i debitori. Motivo per cui gli esperti hanno chiesto al Governo chiarimenti e semplificazioni. Intanto, a rivolgersi ad un Organismo di composizione delle crisi sono stati nel 2016, secondo i dati del Ministero della Giustizia, 948 tra piccoli debitori insolventi o consumatori sovraindebitati (50% al Nord, il 20% al Centro, 30% al Sud e Isole), di cui:

  • il 16% (152) in fase di valutazione;
  • il 50% (474) con piano del consumatore  scelto;
  • il 29% (275) con iter di accordo ai creditori avviato;
  • il 5% (47) in liquidazione del patrimonio;

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Le procedure concluse nel 2016 sono state solo 152 e di queste:

  • 56 hanno riguardato una proposta di accordo (37%) presentato da enti e imprese non fallibili, che prevede l’approvazione da parte del giudice e dei creditori e rappresentano il 60% dei propri debiti;
  • 82 hanno riguardato di piano del consumatore (54%), in questo caso l’abbattimento e la rateazione del debito vengono approvati mediante omologa del giudice (entro sei mesi dal deposito del piano) qualora il debitore risulti meritevole dello sconto;
  • 11 sono stati casi di liquidazione del patrimonio (7%), procedura secondo la quale il debitore mette a disposizione il suo patrimonio perché venga venduto da un liquidatore nominato dal tribunale, con l’obiettivo di reperire liquidità per saldare i debiti.