Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: nuove FAQ

di Noemi Ricci

14 Marzo 2017 11:35

I chiarimenti del Fisco in tema di credito di imposta: fruibilità per progetti di R&S a favore di terzi e cause di revoca in caso di acquisto di beni strumentali.

Nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in tema di credito di imposta con due Risoluzioni rispettivamente in tema di fruizione del beneficio per gli investimenti in progetti di Ricerca e Sviluppo e per l’acquisto di beni strumentali.

Ricerca e Sviluppo

Per quanto concerne la fruizione del la fruizione del credito d’imposta per R&S (articolo 3 del Dl 145/2013 e successive modifiche), la Risoluzione n. 32/2017 precisa che questo può essere fruito con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di progetti di Ricerca e Sviluppo commissionati nell’interesse di terzi, ovvero soggetti diversi dal committente.

Il caso esaminato dall’Agenzia riguardava in particolare l’ipotesi di applicazione del credito d’imposta in R&S a due progetti di ricerca commissionati ad un ente di ricerca da un’associazione di cooperative e attinenti il campo di attività di alcune delle proprie associate, quindi nel loro interesse. I risultati saranno destinati a favore di una specifica cooperativa scelta tra le proprie associate che subentrerà successivamente in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto e provvederà integralmente al pagamento delle spese relative a tali progetti.

Le Entrate chiariscono che in casi analoghi, se i progetti di ricerca commissionati sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente per fruire dell’agevolazione, non rilevando le modalità utilizzate per commissionare l’attività di ricerca.

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Beni strumentali

Con la Risoluzione n. 29/E/2017 l’Agenzia ribadisce inoltre la revocabilità parziale del credito di imposta derivante dall’acquisto di beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007: l’indebita fruizione del beneficio può, in presenza di precise condizioni, essere limitata a una sola parte dell’investimento agevolato.

Il chiarimento arriva in risposta d un interpello presentato da una società che esercita l’attività di noleggio di autoveicoli che in precedenza aveva acquistato con contratto dei leasing, fruendo del beneficio fiscale previsto dall’articolo 18 del Dl 91/2014, un carrello elevatore dotato di apposita attrezzatura magnetica e che ora sarebbe intenzionata a riscattare l’intero bene vendendo però all’estero, nel corso del 2017, il solo carrello elevatore.

Il Fisco ricorda che la normativa vigente prevede tra le cause di revoca dell’agevolazione il trasferimento dei beni oggetto di investimento entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato (articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

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A fronte di ciò, secondo il parere delle Entrate, tale causa di revoca è applicabile alla cessione all’estero del carrello elevatore prospettata dalla società proponente l’interpello che dovrebbe pertanto, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca, restituire il credito indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale.

Questo però solo per la parte di bene alienata. Non va invece restituita la quota di credito relativa alla parte di bene non alienata, nel caso di specie l’attrezzatura magnetica, nei casi in cui l’attrezzatura stessa, oltre che dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma (compreso quello dell’importo minimo che non può essere inferiore a 10mila euro per ciascun progetto di investimento). L’Agenzia delle Entrate stessa ha più volte chiarito che il beneficio possa essere fruito anche per “gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell’agevolazione anche se destinati a essere inseriti in impianti e strutture più complessi esistenti”.

In assenza di tali requisiti il credito di imposta va restituito per intero, anche per la quota relativa alla parte di bene non alienata, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale.

Fonti: Risoluzione n. 32/2017 e Risoluzione n. 29/E/2017.